assunzione t.i

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Messaggioda angelo sessa » 10/02/2015, 10:29

Esiste una graduatoria valida per funzionario amm.tivo derivante da concorso concluso nel 2012. Per una nuova assunzione l'Amm.ne intende attingere da tale graduatoria ( pare sia possibile ai sensi c. 424 artl 1 legge stabilità 2015 ). I limiti previsti dal d.l. 90/2014 ( entro il 60 per cento risorse dei cessati del 2014 ) consentirebbero una assunzione part time. E' possibile procedere con un part time?



Grazie
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Re: assunzione t.i

Messaggioda Paolo Gros » 10/02/2015, 13:36

L'art. 4 comma 4 del Decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 proroga al 31 dicembre 2016 l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore del decreto (e cioè le graduatorie stilate successivamente al 2003), relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni.
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Re: assunzione t.i

Messaggioda kkk1972 » 10/02/2015, 19:37

angelo sessa ha scritto:Esiste una graduatoria valida per funzionario amm.tivo derivante da concorso concluso nel 2012. Per una nuova assunzione l'Amm.ne intende attingere da tale graduatoria ( pare sia possibile ai sensi c. 424 artl 1 legge stabilità 2015 ). I limiti previsti dal d.l. 90/2014 ( entro il 60 per cento risorse dei cessati del 2014 ) consentirebbero una assunzione part time. E' possibile procedere con un part time?
Grazie

La domanda da fare è: quale capacità assunzionale intendo usare?
Se la risposta è capacità assunzionale del 2015 derivante da cessazioni 2014, non si può procedere in ragione del blocco recto dal comma 424.
Se anche fosse possibile, perché si usa capacità assunzionale 2014 derivante da cessazioni 2013, fermo restando che si dovrebbe prima espletare almeno la mobilità dell'art. 34-bis (a mio parere anche quella dell'art. 30, comma 2-bis, ma alcuni giudici amministrativi non la pensano così) non sarebbe meglio prendere un collega della provincia che rischia il posto di lavoro?
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Re: assunzione t.i

Messaggioda angelo sessa » 10/02/2015, 21:28

La mia domanda mirava a capire se è possibile procedere alla messa in servizio nel 2015 di un idoneo da concorso ( in graduatoria prorogata) con contratto part-time , date le ridotte capacità assunzionali dipendenti dai cessati nel 2014 ( senza utilizzare eventuali resti degli anni precedenti come afferma la C. Conti sez. Autonomie N. 27/SEZAUT/2014/QMIG - adunanza 3/11/14).

Che ne pensate?
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Re: assunzione t.i

Messaggioda kkk1972 » 11/02/2015, 8:53

Che se si usa capacità assunzionale 2015 (derivante da cessazioni 2014) non si può fare ai sensi del comma 424 della legge di stabilità.
Mi sembra molto chiaro.
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Re: assunzione t.i

Messaggioda angelo sessa » 11/02/2015, 10:43

Per kkk1972

Forse non ho compreso bene?
se
Il D.L. 90/2014 ( art. 5) consente di assumere a t.i. entro il 60% delle risorse dei cessati nell'anno precedente ed

il c.424 art. 1 legge stabilità 2014 recita " Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità.

Perché se si usa capacità assunzionale 2015 (derivante da cessazioni 2014) non si può fare ai sensi del comma 424 della legge di stabilità?
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Re: assunzione t.i

Messaggioda kkk1972 » 11/02/2015, 10:53

angelo sessa ha scritto:Per kkk1972

Forse non ho compreso bene?
se
Il D.L. 90/2014 ( art. 5) consente di assumere a t.i. entro il 60% delle risorse dei cessati nell'anno precedente ed

il c.424 art. 1 legge stabilità 2014 recita " Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità.

Perché se si usa capacità assunzionale 2015 (derivante da cessazioni 2014) non si può fare ai sensi del comma 424 della legge di stabilità?

Perché attingere dalla graduatoria vuole dire assumere un IDONEO, mentre la norma consente solo di assumere VINCITORI.
http://www.tuttopa.it/viewtopic.php?f=8&t=98&p=1723&hilit=idonei#p1723
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