L’avanzo non può finanziare gli arretrati

L’avanzo non può finanziare gli arretrati

Messaggioda Moderatore Tutto PA » 25/05/2018, 15:19

Con la delibera n.6/2018 è arrivata la certificazione positiva da parte della Corte dei Conti per quanto riguarda il nuovo contratto per le funzioni locali. In particolare i giudici evidenziano che:

- il risultato economico del contratto è racchiuso nell’elemento prevalente degli incrementi tabellari a cui si somma un emolumento perequativo una tantum valido per soli 10 mesi
- è positiva l’introduzione della quota limitata destinata alle progressioni economiche basate sulla valutazione della performance individuale negli ultimi tre anni (fornendone natura premiale priva di automatismi)
- è vietato finanziare gli incrementi contrattuali con l’avanzo, pena la violazione del pareggio di bilancio e dei principi dell’armonizzazione contabile.

Al link la delibera: http://www.studiosigaudo.com/wp-content ... Locali.pdf
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Re: L’avanzo non può finanziare gli arretrati

Messaggioda AsproMonte » 25/05/2018, 15:35

Ma se abbiamo quasi tutti accantonato avanzo a tale scopo ... abbiamo sbagliato quasi tutto a questo punto????? L'applicazione dell'avanzo crea sicuramente problemi con il pareggio di bilancio (ex patto di stabilità) ma le indicazioni sembravano essere queste in modo abbastanza chiaro :?
Dove finisce la logica inizia la ferrovia (e la contabilità armonizzata)!
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Re: L’avanzo non può finanziare gli arretrati

Messaggioda mcmurtry » 25/05/2018, 17:49

La deliberazione non mi pare brilli per chiarezza.

Forse volevano dire che l'avanzo (risorsa a carattere straordinario) non si può usare per finanziare i maggiori oneri a regime (spese a carattere ordinario e continuativo): se fosse così l'indicazione avrebbe un senso.

Io comunque applicherò l'avanzo accantonato per l'erogazione degli arretrati 2016 e 2017 mentre le maggiori spese 2018 e seguenti risultano finanziate con normali risorse correnti
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Re: L’avanzo non può finanziare gli arretrati

Messaggioda GIORGIO MARENCO » 28/05/2018, 10:03

Gli incrementi contrattuali nel 2018 vanno finanziati con risorse di parte corrente. Chi ha un fondo in competenza nel bilancio 2018 diminuisce il fondo ed aumenta i capitoli degli stipendi.

Gli arretrati 2016 e 2017 si finanziano con l'avanzo accantonato tramite gli appositi fondi e vincolato a questo scopo specifico.

Il problema non sono il 2016 ed il 2017. Il problema è se non hai risorse di parte corrente per finanziare gli aumenti contrattuali dal 2018 in poi (anche perchè la variazione di bilancio sui capitoli degli stipendi sarà, ovviamente, su tutto il triennio se no viene meno la veridicità del bilancio, e sul pluriennale mica puoi applicare avanzo).

Ciao
Giorgio
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Re: L’avanzo non può finanziare gli arretrati

Messaggioda ullifa » 29/05/2018, 15:55

Mi sembra che c sia un po' di confusione e penso che ne abbiamo già a sufficienza.
Come già correttamente detto sopra.
Avanzo solo per 2016 -2017. A regime, ergo 2018 e successivi, risorse fresche.



https://www.italiaoggi.it/news/l-avanzo ... ti-2271836

L'avanzo finanzia gli arretrati

Il divieto di utilizzare l'avanzo per finanziare gli aumenti contrattuali vale per gli incrementi a regime e non per gli arretrati. Ha suscitato qualche allarme (ingiustificato) la deliberazione n. 6/2018 con la quale la Corte dei conti a sezioni riunite ha certificato positivamente Il nuovo contratto per le funzioni locali firmato lo scorso 21 maggio. Essa ha anche fornito alcune indicazioni...
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