UNITA' CONTIGUE UNITE DI FATTO ICI/IMU

Re: UNITA' CONTIGUE UNITE DI FATTO ICI/IMU

Messaggioda ide » 30/01/2015, 20:08

verrebbe da pensare che ci siano atti intermedi con cessioni di quote :roll:
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Re: UNITA' CONTIGUE UNITE DI FATTO ICI/IMU

Messaggioda lucio guerra » 30/01/2015, 21:11

ben ritrovato ide anche su tuttopa
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Re: UNITA' CONTIGUE UNITE DI FATTO ICI/IMU

Messaggioda ide » 02/02/2015, 10:11

grazie Lucio è un onore per me avere un posto valido dove confrontarmi
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Re: UNITA' CONTIGUE UNITE DI FATTO ICI/IMU

Messaggioda marinagi » 04/02/2015, 18:18

a me è capitato un caso analogo: la disciminante era che in una delle due proprietà si trattava di comproprietà tra i coniugi mentre nell'altra si trattava di comunione legale
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Re: UNITA' CONTIGUE UNITE DI FATTO ICI/IMU

Messaggioda lucio guerra » 05/02/2015, 15:55

Nell'ultimo caso indicato e corretta l'unità di fatto
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Re: UNITA' CONTIGUE UNITE DI FATTO ICI/IMU

Messaggioda Fabirem » 04/04/2018, 14:20

lucio guerra ha scritto:Nell'ultimo caso indicato e corretta l'unità di fatto

Ciao Lucio,
sulla questione delle unità contigue unite di fatto solo ai fini fiscali in quanto con quote diverse di proprietà,
tu per considerarle quali unica abitazione principale hai detto qualcosa nel regolamento IMU, oppure applichi la norma in modo estensivo??

Noi sino ad ora siamo stati "rigidi", ma mi sembra più corretto cambiare orientamento... però vorrei evitare rimborsi per gli anni precedenti, come posso fare?? Inserire l'orientamento in un regolamento, fare una determina o altri suggerimenti??

Grazie mille
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Re: UNITA' CONTIGUE UNITE DI FATTO ICI/IMU

Messaggioda Aimar » 05/04/2018, 8:14

E' possibile che, a parità di percentuale di possesso, su una porzione i coniugi siano comunione dei beni mentre sull'altra siano in separazione dei beni.

A me è successo ed è sufficiente per impedire l'accorpamento dei due subalterni.
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Re: UNITA' CONTIGUE UNITE DI FATTO ICI/IMU

Messaggioda lucio guerra » 05/04/2018, 20:45

Ho scritto questo già dal 2012 ..
Puoi prendere spunto per inserire una norma interpretativa regolamentare

Io l'ho sempre applicata perché ritenevo che fosse la strada corretta

//////

Si ritiene che il riferimento della circolare MEF n. 3/DF del 18.05.2012 "Il contribuente non può, quindi, applicare le agevolazioni per più di una unità immobiliare, a meno che non abbia preventivamente proceduto al loro accatastamento unitario" possa essere considerato non alle "Porzione di u.i.u. unita di fatto ai fini fiscali" ma ad unità immobiliari utilizzate come unico fabbricato di residenza ma di fatto accatastate in 2 unità immobiliari, ma che potrebbero essere oggetto di "fusione" catastale in quanto aventi quote di proprietà e diritti reali omogenei, e pertanto senza il preventivo ricorso ad un atto di cessione di diritti o di godimento

Nelle "Porzione di u.i.u. unita di fatto ai fini fiscali" gravano diritti reali non omogenei (le quote di proprietà non sono coincidenti). In questo caso nelle planimetrie di ciascuna "porzione" deve essere rappresentata l’intera unità immobiliare, utilizzando il tratto continuo per la parte associata a ciascuna titolarità e quello tratteggiato per la parte rimanente. Ai fini del classamento, ad entrambi i beni è attribuita la categoria e classe più appropriata, considerando le caratteristiche proprie dell’unità immobiliare intesa nel suo complesso ( cioè derivante dalla fusione di fatto delle due porzioni), mentre la rendita di competenza viene associata a ciascuna di dette porzioni, in ragione della relativa consistenza.

Pertanto si ritiene :

- chi si trova nella possibilità di accatastare come unica unità immobiliare in quanto quote omogenee, e non provvede a farlo, è tenuto a versare per 2 unità immobiliari

- chi non si trova nella possibilità di "fondere" per quote non omogenee, trattandosi di atto di aggiornamento catastale non ammesso, può versare come unità unite di fatto

La norma dispone “le unità immobiliari iscritte o iscrivibili come unica unità immobiliare”, e nel caso di quote non omogenee le unità immobiliari non sono iscrivibili come unica unità immobiliare.

Perchè si possa applicare tale interpretazione gli immobili debbono riportare chiaramente in visura catastale l'annotazione "Porzione di u.i.u. unita di fatto ai fini fiscali"

Trattasi infatti di specifica e particolare modalità di accatastamento dove nelle planimetrie di ciascuna "porzione" deve essere rappresentata l’intera unità immobiliare, utilizzando il tratto continuo per la parte associata a ciascuna titolarità e quello tratteggiato per la parte rimanente.

Questo è, secondo la mia opinione, l'unico caso, da ritenersi "eccezionale" in cui possono essere "accettate" come unica unità immobiliare unità immobiliari accatastate separatamente.

La motivazione è quella già riportata :

- possono essere considerate "unite di fatto" nella esclusiva situazione in cui, per quote di proprietà non omogenee, i proprietari sono di fatto nella impossibilità di "fondere" 2 unità immobiliari diverse, salvo provvedere preventivamente ed obbligatoriamente a spese notarili aggiuntive alla pratica catastale ed all'imu
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