sanzioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 18/12/1997 n. 472

sanzioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 18/12/1997 n. 472

Messaggioda DEVILU » 27/01/2015, 11:55

In molti regolamenti comunali spesso è riportata la seguente affermazione:
"Le riduzioni delle sanzioni amministrative previste dall'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n° 472, si applicano, anche oltre i termini ivi previsti, e fino a quando il Comune non ha iniziato attività di controllo."
Qual'è la portata della seguente disposizione regolamentare?
E' possibile applicare le sanzioni amministrative previste dall'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n° 472 anche oltre un anno dalla data di scadenza dell'imposta?
Grazie.
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Re: sanzioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 18/12/1997 n.

Messaggioda Paolo Gros » 27/01/2015, 11:58

il concetto e' , qualora l'ente non abbia iniziato, ovvero non si sia accoerto ...paga che e' meglio anche se il ravvedimento parrebbe scaduto
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Re: sanzioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 18/12/1997 n.

Messaggioda DEVILU » 10/03/2015, 19:14

Ma prevedere direttamente nel regolamento comunale una riduzione delle sanzioni (per esempio un terzo del minimo cioè il 10%) previste per omesso pagamento è in contrasto con qualche norma di legge?
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Re: sanzioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 18/12/1997 n.

Messaggioda Paolo Gros » 11/03/2015, 8:35

e' contra legem , la sanzione 30% per omesso o tarduivo pagamento non e' mai riducibile
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Re: sanzioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 18/12/1997 n.

Messaggioda DEVILU » 16/03/2015, 17:57

Il Comune di Roma con Deliberazione di consiglio n. 42 del 04/07/2011 apportava modifiche al "Regolamento sulle modalità di esercizio del ravvedimento operoso" ed in particolare sostituiva l'articolo 2 che di sotto riporto.

Articolo 2 (Regolarizzazione dei versamenti omessi od irregolari)
1. In caso di violazione dell’obbligo di versamento del tributo o di un acconto, non dipendente da infedeltà od omissioni relative all’obbligo di dichiarazione, la sanzione è ridotta:
a) ad un decimo del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni è eseguita entro trenta giorni dalla data della scadenza;
b) ad un ottavo del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, è eseguita entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione, entro un anno dall’omissione o dall’errore;
c) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni è eseguita entro tre anni dalla violazione commessa.


Nel testo della delibera per tali modifiche si fa riferimento ai seguenti richiami legislativi:

1) articolo 13 del citato Decreto Legislativo n. 472 del 1997 che prevede che le singole leggi e gli atti aventi forza di legge possono stabilire, ad integrazione di quanto previsto dallo stesso articolo 13, ulteriori circostanze che importino l’attenuazione della sanzione;

2) l’articolo 16 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 473, ha stabilito che
alle violazioni delle norme in materia di tributi locali si applica la disciplina generale sulle
sanzioni amministrative per la violazione delle norme tributarie introdotta dal citato
Decreto Legislativo n. 472 del 1997;

3 ) l’articolo 1, comma 4, della legge n. 212 del 2000, denominata “Statuto del
contribuente”, impone ai comuni di adeguare i propri atti normativi ai principi in esso
contenuti;

4) l’articolo 6, comma 3, dello Statuto del contribuente incoraggia le amministrazioni ad assumere iniziative per favorire l’adempimento delle obbligazioni tributarie nelle forme meno costose e più agevoli;


Ti ringrazio anticipatamente.
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Re: sanzioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 18/12/1997 n.

Messaggioda Paolo Gros » 17/03/2015, 9:04

certo certo dalla nostra capitale abbiamo certamente tutto da imparare , tutto.
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