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CONIUGI NON SEPARATI RESID. IN COMUNI DIVERSI. COMBATTIAMO!

MessaggioInviato: 04/09/2015, 13:06
da P@R@TR1BUT@R10
So bene che l'argomento è trito e ritrito, ma consentitemi di ritornarci ancora una volta.

L'art. 13 del D.L. 201/2011 contiene i seguenti periodi:
"Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile."

Al riguardo, la Circolare IMU 3DF del 18 maggio 2012 afferma, tra l'altro:
"... Lo scopo di tale norma è quello di evitare comportamenti elusivi in ordine all’applicazione delle agevolazioni per l’abitazione principale, e, quindi, la norma deve essere interpretata in senso restrittivo, soprattutto per impedire che, nel caso in cui i coniugi stabiliscano la residenza in due immobili diversi nello stesso comune, ognuno di loro possa usufruire delle agevolazioni dettate per l’abitazione principale e per le relative pertinenze ......... Il legislatore non ha, però, stabilito la medesima limitazione nel caso in cui gli immobili destinati ad abitazione principale siano ubicati in comuni diversi, poiché in tale ipotesi il rischio di elusione della norma è bilanciato da effettive necessità di dover trasferire la residenza anagrafica e la dimora abituale in un altro comune, ad esempio, per esigenze lavorative ..."

Risulta chiaro che la norma in questione, lungi dal portare certezza ed equità, non ha fatto altro che alimentare incertezza ed iniquità, tanto è il potenziale di elusione in essa contenuto e già strumentalmente evidenziato da tanta stampa, poco obiettiva e sempre ben disposta nei confronti degli evasori/elusori.
Gli esempi che seguono sono paradigmatici:
• due coniugi che possiedono due abitazioni nello stesso comune, anche a diversi chilometri di distanza, non possono SICURAMENTE usufruire della doppia agevolazione
• due coniugi che possiedono due abitazioni in due comuni confinanti, anche a pochi metri di distanza, con cambio di residenza di un coniuge POSSONO usufruire della doppia agevolazione
• due coniugi che possiedono, oltre all'abitazione coniugale, la casetta in montagna o l'appartamento al mare, con cambio di residenza di un coniuge POSSONO usufruire della doppia agevolazione
Faccio presente che tutte le casistiche sopra riportate sono presenti nel comune dove opero (il mancato gettito derivante dalle case di villeggiatura riguarda colleghi di altri comuni, ma il succo rimane).

La circolare dimostra l'evidente imbarazzo del Ministero nel difendere la frase incriminata "nello stesso comune", considerato il tentativo di limitarne la portata con l'affermazione "... il rischio di elusione della norma è bilanciato da effettive necessità di dover trasferire la residenza anagrafica e la dimora abituale in un altro comune, ad esempio, per esigenze lavorative ...". Riconosciamo perlomeno la buona volontà del MEF che, obiettivamente, non poteva fare molto di più. C'è da chiedersi, però, se la limitazione evidenziata sia opponibile in giudizio con qualche speranza di accoglimento da parte delle Commissioni Tributarie, posto che, come detto, la maggioranza della stampa (e molti colleghi, subito arresisi) danno per scontato che, a sola condizione che il comune di residenza sia diverso, il beneficio è bell'e acquisito.

Ciò premesso, passo alla domanda. Cosa ne pensate di un eventuale accertamento, così motivato:
"Si rileva la mancanza dei requisiti necessari a qualificare i fabbricati oggetto di accertamento come <ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE>: si evidenzia che le relative agevolazioni IMU spettano solo per l'immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente e, a tal proposito, risulta che l'abitazione di dimora abituale della famiglia del contribuente è sempre stata ubicata nel comune di XXX in Via XXX. Per quanto attiene alla distinzione operata dal legislatore in materia di IMU tra residenze diverse poste nel medesimo comune ovvero in comuni diversi, si precisa che la Circolare 3/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze (par. 6) ha spiegato sostanzialmente che, qualora due coniugi stabiliscano la loro residenza e dimora abituale in immobili ubicati in comuni diversi, sarà possibile usufruire per entrambi delle agevolazioni solo qualora non si tratti di una mera operazione elusiva ma, al contrario, sia motivata da un’effettiva e reale necessità, ad esempio trasferimenti per motivi di lavoro. Nel caso di specie, non si ravvisano motivazioni tali da giustificare un <trasferimento per motivi di lavoro> in un comune confinante, su fabbricato ubicato a pochi km di distanza da quello del coniuge."

Re: CONIUGI NON SEPARATI RESID. IN COMUNI DIVERSI. COMBATTIA

MessaggioInviato: 04/09/2015, 14:06
da lucio guerra
sono evidenti comportamenti elusivi ai quali il mef ha lasciato spazio

le motivazioni di accertamento potrebbero essere le seguenti, anche se poi il contenzioso sarà un terno al lotto

Non sono stati riscontrati i requisiti necessari per poter usufruire dell'agevolazione di abitazione principale in quanto :
1) non sono riscontrabili le effettive necessità di dover trasferire la residenza anagrafica e la dimora abituale in un altro comune, ad esempio, per esigenze lavorative
2) l'immobile non risulta stabile dimora, in base alle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali

Re: CONIUGI NON SEPARATI RESID. IN COMUNI DIVERSI. COMBATTIA

MessaggioInviato: 04/09/2015, 14:37
da P@R@TR1BUT@R10
GRAZIE.
Ho un caso in cui il contribuente mi ha già fatto ricorso per l'ICI, ha perso in CTP ed ha pagato tutto senza fare appello (mese scorso). Ho tentato con le buone di farmi pagare anche l'IMU, ma dice che aspetta gli accetramenti e ritenta il ricorso perché stavolta, con la faccenda del comune diverso, pensa di farcela (case a 5 Km). Bella gatta da pelare, ma mi ci butto.

Re: CONIUGI NON SEPARATI RESID. IN COMUNI DIVERSI. COMBATTIA

MessaggioInviato: 07/09/2015, 10:30
da Unborn
premesso che potrebbe dirti che non si lava, vive al buio, e mangia pane e latte, avete controllato i consumi?

Re: CONIUGI NON SEPARATI RESID. IN COMUNI DIVERSI. COMBATTIA

MessaggioInviato: 07/09/2015, 11:07
da P@R@TR1BUT@R10
I coniugi vivono in entrambe le abitazioni, quindi non è questione di consumi, che possono dimostrare, ma di principio. Per me è un classico esempio di abuso di diritto, ma giorni fa ho letto un commento di un esperto che invece dice che non lo è.

Re: CONIUGI NON SEPARATI RESID. IN COMUNI DIVERSI. COMBATTIA

MessaggioInviato: 07/09/2015, 11:16
da Unborn
scusa, ma se realmente vivono in entrambe le abitazione, il principio va a farsi benedire. pensavo fosse una residenza fittizia....come fai a motivare l'avviso sostenendo il contrario se voi stessi sapete che la situazione di fatto è quella?

Re: CONIUGI NON SEPARATI RESID. IN COMUNI DIVERSI. COMBATTIA

MessaggioInviato: 07/09/2015, 11:39
da P@R@TR1BUT@R10
Scusa, ma fra coniugi dovrebbe esserci il vincolo della coabitazione. Se i coniugi hanno due case a 5km di distanza, non è necessario avere un diversa residenza anagrafica per utilizzarle, l'unico motivo è il risparmio fiscale.

Re: CONIUGI NON SEPARATI RESID. IN COMUNI DIVERSI. COMBATTIA

MessaggioInviato: 07/09/2015, 11:47
da P@R@TR1BUT@R10
Non dimentichiamo che tale possibilità è negata se le abitazioni sono nello stesso comune (magari a 9 km una dall'altra, tanto è lungo il mio comune).
Questa norma è fortemente discriminante, in tal senso si intravvedono profili di violazione dell'art. 53 della Costituzione.

Re: CONIUGI NON SEPARATI RESID. IN COMUNI DIVERSI. COMBATTIA

MessaggioInviato: 07/09/2015, 16:26
da emanuela72
Se può servire:

FONTE: ENTI ON LINE DEL 01/06/2015
Ctr Lombardia: IMU abitazione principale e coniugi con residenza differente
Pubblichiamo il testo della sentenza n. 746 del 2 marzo 2015 nella quale la Commissione
Tributaria Regionale per la Lombardia ha riaffermato la correttezza del comportamento
del Comune che ha disconosciuto la destinazione di un immobile ad abitazione principale
avendo verificato che uno dei coniugi risiede in altro Comune.

Re: CONIUGI NON SEPARATI RESID. IN COMUNI DIVERSI. COMBATTIA

MessaggioInviato: 07/09/2015, 16:46
da P@R@TR1BUT@R10
GRAZIE 1000 Emanuela