IMU TERRENI - IL COLPO DI CODA DELL'ULTIM'ORA

Re: IMU TERRENI - IL COLPO DI CODA DELL'ULTIM'ORA

Messaggioda Matar » 03/02/2015, 18:40

Grazie per la risposta. Se ho capito bene invece se la moglie è proprietaria di una particella al 100% deve pagare anche in presenza di contratto di comodato.
Ovviamente mi riferisco a comuni parzialmente montani.
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Re: IMU TERRENI - IL COLPO DI CODA DELL'ULTIM'ORA

Messaggioda savio » 04/02/2015, 9:12

Nel caso di un comune non montano, se ho ben capito, il marito (con requisiti) applica il moltiplicatore 75 mentre la moglie (senza requisiti, pur in presenza di contratto di comodato) applica il moltiplicatore 135.
Se il marito è un coltivatore diretto in pensione, quale moltiplicatore deve applicare ?
La norma recita testualmente "...Per i terreni agricoli, nonchè per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 75...".
Vi domando se il riferimento all'iscrizione alla previdenza agricola vale per entrambi i soggetti e se gli IAP possono essere tali senza essere iscritti nella previdenza agricola.
Da ultimo chiedo se i soggetti che applicano il moltiplicatore 75 debbano presentare apposita dichiarazione.
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Re: IMU TERRENI - IL COLPO DI CODA DELL'ULTIM'ORA

Messaggioda Marco15 » 04/02/2015, 9:24

circolare MEF su esenzione ed aliquota da applicare

http://www.finanze.it/export/download/Fiscalita-locale/RIS_2_del_3_febbraio_2015_Confagricoltura_terreni_agricoli.pdf

condividete le interpretazioni? soprattutto per quanto concerne l'aliquota da applicare?
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Re: IMU TERRENI - IL COLPO DI CODA DELL'ULTIM'ORA

Messaggioda Matar » 04/02/2015, 11:15

Sembra che in ogni caso bisognerebbe deliberare un'aliquota apposita. Se invece in delibera c'è una sola aliquota per "tutti gli altri immobili"??? :oops:
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Re: IMU TERRENI - IL COLPO DI CODA DELL'ULTIM'ORA

Messaggioda Marco15 » 04/02/2015, 12:29

Matar ha scritto:Sembra che in ogni caso bisognerebbe deliberare un'aliquota apposita. Se invece in delibera c'è una sola aliquota per "tutti gli altri immobili"??? :oops:


appunto .....

nel nostro caso avevamo previsto in delibera un aliquota per le abit. princ. (A1-A8-A9) e poi un aliquota ordinaria e STOP ....

fino a ieri ho sempre applicato l'aliquota ordinaria per il calcolo dei terreni (sono un comune ex-esente) e da oggi?

inizio ad applicare il 7,6? :shock:
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Re: IMU TERRENI - IL COLPO DI CODA DELL'ULTIM'ORA

Messaggioda Andrea » 04/02/2015, 13:27

Il mio Comune prima era parzialmente montano, per cui alcuni terreni erano esenti ed altri erano tassati.
Non ho previsto un'aliquota specifica per i terreni agricoli ma ho sempre usato la formula residuale "per tutti gli altri immobili", anche per il 2014, abbiamo dato l'indicazione di utilizzare il 9,6 per mille e ritengo corretto continuare così, la risoluzione ministeriale non mi convince proprio su questo punto
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Re: IMU TERRENI - IL COLPO DI CODA DELL'ULTIM'ORA

Messaggioda roby » 04/02/2015, 14:05

domanda : io comune posseggo terreni agricoli in un comune ora NM per cui devo pagare IMU; questi terreni sono affittati ad azienda agricola Chiedo posso conteggiarli come agricoli con requisito previdenza visto che sono locati ????
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Re: IMU TERRENI - IL COLPO DI CODA DELL'ULTIM'ORA

Messaggioda lucio guerra » 04/02/2015, 15:49

Condivido il fatto che l'affitto e comodato debba essere tra iap e iap, non condivido in alcun modo l'interpretazione per l'aliquota da applicare

Il tutto per le motivazioni già ampiamente esposte
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Re: IMU TERRENI - IL COLPO DI CODA DELL'ULTIM'ORA

Messaggioda mare del sud » 09/02/2015, 19:49

lucio guerra ha scritto:il mio punto di vista è il seguente :

VISTO

- il DECRETO-LEGGE 16 dicembre 2014, n. 185 “Disposizioni urgenti in materia di proroga dei termini di pagamento IMU per i terreni agricoli montani e di interventi di regolazione contabile di fine esercizio finanziario. (14G00200)

Art. 1
Proroga del termine di pagamento dei terreni agricoli montani a seguito della revisione di cui al decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66

1. Il termine per il versamento dell'imposta municipale propria (IMU), relativa al 2014, dovuta a seguito dell'approvazione del decreto interministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e' prorogato al 26 gennaio 2015. Nei comuni nei quali i terreni agricoli non sono piu' oggetto dell'esenzione, anche parziale, prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'imposta e' determinata per l'anno 2014 tenendo conto dell'aliquota di base fissata dall'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a meno che in detti comuni non siano state approvate per i terreni agricoli specifiche aliquote.

DATO ATTO che nelle disposizioni normative IMU non è previsto e stabilito che il Comune sia tenuto ad approvate per i terreni agricoli specifiche aliquote ;

EVIDENZIATO infatti che il citato articolo 13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recita testualmente :

6. L'aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.

VISTE LE SEGUENTI DELIBERAZIONI COMUNALI DI DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU 2014 :

XXXXX : Delibera di C.C. n. ____ del _______ - ALIQUOTA 9,00 per mille (per tutti gli altri immobili comprese aree edificabili)

oppure

XXXXXX: Delibera di C.C. n. ______ del ________ - ALIQUOTA DI BASE 9,40 per mille

EVIDENZIATO inoltre che in sede di comunicazione al MEF (entro 15-09-2014 prorogato al 23-09-2014) da parte dei comuni dei dati riguardanti :

“Esenzione IMU terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile (Decreto del Direttore Generale delle Finanze del 29 luglio 2014)”, i Comuni hanno correttamente indicato tali aliquote applicabili ai Terreni ;

CONSIDERATO inoltre che dalle simulazioni di gettito redatte dagli uffici, come di seguito riportate nel risultato definitivo, emerge in maniera chiara che per essere considerate minimamente “possibili” le entrate IMU sui terreni, allo scopo di coprire i tagli già effettuati dallo Stato ai Comuni a valere sul Fondo di Solidarietà Comunale “FSC” 2014 sono da considerare applicabili le aliquote “di base” deliberate dai Comuni :

DELIBERA

1) Che, per le motivazioni sopra esposte, le aliquote deliberate per l’anno 2014 dai Comuni sopra indicati, quali “Aliquota di Base” oppure “Aliquota per tutti gli altri immobili comprese aree edificabili” sono da intendersi applicabili anche ai Terreni Agricoli.

2) Si riporta pertanto di seguito la “Tabella” definitiva di riferimento delle aliquote applicabili per i Comuni, oltre alle indicazioni di calcolo e versamento.


Ciao Lucio, ma questa delibera è di consiglio? Va fatta subito o in mancanza questa interpretazione la possiamo indicare nella prossima delibera di consiglio sulle aliquote 2015 sempre ove ce ne sia bisogno.
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Re: IMU TERRENI - IL COLPO DI CODA DELL'ULTIM'ORA

Messaggioda lucio guerra » 09/02/2015, 20:33

ritengo sia atto di giunta che motiva in maniera compiuta e completa il perche le aliquote deliberate in consiglio per l’anno 2014 quali “Aliquota di Base” oppure “Aliquota per tutti gli altri immobili comprese aree edificabili” sono da intendersi applicabili anche ai Terreni Agricoli.
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