da davide79 » 22/01/2015, 13:41
assolutamente sì.
Art. 145 comma 1 del Codice di Procedura Civile
La notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede (1), mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa (2) ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. La notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale.