decorrenza variazioni colturali ai fini imu

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Messaggioda amcdl » 01/07/2015, 17:02

Ai sensi dell'art.2 comma del D.L. 3.10.2006, N° 262 convertito dalla Legge 24 novembre 2006, n.286 le dichiarazioni relative all'uso del suolo ai fini Agea risultano sostitutive della dichiarazione di variazione colturale da rendere al catasto terreni. Lo stesso comma dispone che tali redditi prooducono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui viene presentata la dichiarazione. Generalmente gli elenchi conteneti le variazioni di reddito dominicale e reddito agrario vengono rese note e pubblicate alla fine di ogni anno.
Ora, tenuto conto di quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 33 le rendite attribuite e pubblicate entro il mese di dicembre hanno effetto ai fini IMU dall'anno stesso per quindi il contribuente cheper esempio ha già fatto il versamento dell'imu a saldo, nel caso in cui la rendita dei suoi terreni sia aumentata, dovrà effettuare un versamento integrativo. Le associazioni di categoria dei coltivatori mi contestano obiettando che le variazioni di rendita decorrono dall'anno successsivo. E' pur vero che la Circolare n° 1/DPF del 5 giugno 2007 individua la data di decorrenza degli effetti fiscali dei nuovi redditi dominicali ma solamente di prima applicazione del comma 33. Non ho trovato altre disposizioni o circolari in merito per cui chiedo il vostro parere.
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Re: decorrenza variazioni colturali ai fini imu

Messaggioda lucio guerra » 01/07/2015, 19:06

Decorrenza variazioni - Le variazioni colturali hanno effetto dall'anno successivo a quello in cui si sono verificate quando vi sono variazioni del reddito dominicale in aumento oppure dall'anno stesso in cui sono avvenute variazioni in diminuzione (articolo 30 commi 2 e 3, Tuir).

In caso di denuncia tardiva delle variazioni in diminuzione la decorrenza scatta dall'anno della dichiarazione.
Le variazioni colturali sono rilevanti in quanto incidono sulla determinazione del reddito dominicale dei terreni, che è base di calcolo per l’IMU e dal 2014 per la Tasi, oltre ovviamente della base imponibile Irpef e Ires.

estratto circolare 3/2011

le variazioni in aumento o diminuzione del RD e RA delle particelle di terreno devono essere dichiarate dal contribuente all'Agenzia Entrate

l'adempimento è attualmente disciplinato dal dall'art. 30 del TUIR, il quale prevede che le dichiarazioni, in caso di incremento di redditività, sia presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo, ed ha effetto dall'anno in cui il medesimo incremento si è verificato

le variazioni in diminuzione hanno effetti dall'anno in cui si sono verificate, se presentate entro il 31 gennaio dell'anno successivo

qualora presentate successivamente al 31 gennaio, hanno effetto dall'anno di presentazione
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Re: decorrenza variazioni colturali ai fini imu

Messaggioda amcdl » 01/07/2015, 19:25

Va bene ma quindi perchè l'ultimo periodo del comma 33 dell'art.2 della Legge 286/2006 recita testualmente "Tali redditi producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui viene presentata la denuncia"?
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Re: decorrenza variazioni colturali ai fini imu

Messaggioda lucio guerra » 02/07/2015, 9:57

il perchè dovresti chiederlo all'agenzia

la norma che tu citi è precedente alla circolare
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Re: decorrenza variazioni colturali ai fini imu

Messaggioda Eli_Verona » 17/10/2018, 9:16

Buongiorno a tutti.

Quando la norma parla di "decorrenza dall'anno..." intende il primo gennaio, o il mese in cui la variazione si è verificata, ai fini IMU?

Cioè: una variazione in diminuzione, verificatasi il 30.06.2014, e denunciata il 20.01.2015, entra in vigore il 1° luglio 2014 o il 1° gennaio 2014?

Grazie per la risposta.
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