imu terreni agricoli

imu terreni agricoli

Messaggioda toni » 21/04/2015, 18:29

Riguardo i terreni agricoli volevo porre questo quesito
ci sono due soggetti pensionati titolari di partita iva, tipo attività coltivazione miste cereali uno l'altro coltivazione di ortaggi.
Ai fini del calcolo IMU terreni agricoli è corretto considerarli soggetti normali che non hanno diritto ad alcuna agevolazione e riduzione?
Grazie
toni
 
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Re: imu terreni agricoli

Messaggioda lucio guerra » 21/04/2015, 20:03

un pensionato non svolge una attività agricola imprenditoriale

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE

I fabbricati rurali ad uso strumentale sono definiti in maniera dettagliata dall’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n.133, di seguito riportato :

Art. 9 comma 3-bis.

Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralita' alle costruzioni strumentali necessarie allo SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' AGRICOLA DI CUI ALL'ARTICOLO 2135 DEL CODICE CIVILE (1) e in particolare destinate:

a) alla protezione delle piante;
b) alla conservazione dei prodotti agricoli;
c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;
d) all'allevamento e al ricovero degli animali;
e) all'agriturismo;
f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attivita' agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformita' alla normativa vigente in materia di collocamento;
g) alle persone addette all'attivita' di alpeggio in zona di montagna;
h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola;
i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
l) all'esercizio dell'attivita' agricola in maso chiuso.

(1) SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' AGRICOLA DI CUI ALL'ARTICOLO 2135 DEL CODICE CIVILE
Articolo 2135 - Imprenditore agricolo.

E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attivita': coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attivita' connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attivita' dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Si intendono comunque connesse le attivita', esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonche' le attivita' dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attivita' agricola esercitata, ivi comprese le attivita' di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalita' come definite dalla legge. (1)
(1) Articolo cosi' sostituito dall'art. 1, comma 1, decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228

L’ATTIVITA’ AGRICOLA SVOLTA CON CARATTERE DI IMPRENDITORIALITA’

L’espresso richiamo del comma 3-bis – art.9 – DL 557/93 all’attività agricola di cui all'art.2135 del codice civile, e non alle attività agricole in esso citate, risulta chiaro riferimento all’attività agricola imprenditoriale, trattandosi di articolo del codice civile che stabilisce la definizione di imprenditore agricolo.
Inoltre sul tema dell’attività agricola era già intervenuto, in materia ici, il Ministero delle finanze, specificato che un’area, per essere considerata "terreno agricolo" deve ospitare un’attività agricola che abbia le caratteristiche dell’imprenditorialità, non dovendosi qualificare agricoli i terreni i cui frutti sono utilizzati per sé o per la propria famiglia.

REQUISITO SOGGETTIVO DI RURALITA’

- Imprenditore Agricolo Professionale (IAP)

- Coltivatore Diretto Iscritto nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 (Camera di Commercio)

2188 cc - È istituito il registro delle imprese per le iscrizioni previste dalla legge
Il registro è tenuto dall'ufficio del registro delle imprese sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale
Il registro è pubblico
Note - (1) Il registro delle imprese è stato effettivamente istituito solo con l'art. 8 della l. 29-12-1993, n. 580 (legge sul riordinamento delle Camere di Commercio). Il regolamento di attuazione è stato recepito nel d.P.R. 7-12-1995, n. 581 e successive modifiche ad opera del d.P.R. 16-9-1996, n.559.

CONCLUSIONI FABBRICATI STRUMENTALI

1) IMPRENDITORE AGRICOLO AI SENSI DELL’ART. 2135 DEL CODICE CIVILE

Secondo l’art 2135 del Codice Civile, come modificato dal Decreto Legislativo 18 maggio 2001 n. 228 (“Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57”) è imprenditore agricolo il soggetto che esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Tale definizione vale sia per le persone fisiche che per le persone diverse da quelle fisiche (società di persone, società di capitali, società cooperative).

L’imprenditore agricolo definito dal Codice Civile rappresenta la figura più “semplice” di imprenditore operante in agricoltura.

Al fine di poter attribuire ad un soggetto la qualifica di Imprenditore agricolo ai sensi del Codice Civile – in base alla definizione stessa del concetto di imprenditorialità, il soggetto deve produrre per la commercializzazione e non per autoconsumo.

L’imprenditore agricolo, in quanto imprenditore, deve ordinariamente essere in regola con gli adempimenti che la normativa prescrive per qualsiasi imprenditore e quindi deve essere in possesso di iscrizione I.V.A. per l’attività agricola; inoltre, tranne che per i soggetti rientranti in categorie esentate, deve essere in possesso di iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’attività agricola e all’ INPS per la previdenza agricola.

Occorre infatti tenere conto che le norme di settore (civilistiche e previdenziali) relativamente ad alcune categorie di soggetti (in genere per volumi di affari o dimensioni aziendali inferiori a certi limiti) non richiedono l’iscrizione alla C.C.I.A.A. e/o all’I.N.P.S.; pertanto possono essere considerati imprenditori agricoli, anche senza essere iscritti alla C.C.I.A.A. o all’I.N.P.S., i soggetti rientranti in tali categorie esentate.

Comunque, il soggetto che esercita attività agricola (e cioè coltivazione del fondo e/o selvicoltura e/o allevamento di animali e/o attività connesse), che risulta essere in possesso di Partita IVA per l’attività agricola (nonché, se non rientrante nelle fasce di esenzione, di iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’attività agricola e all’INPS per la previdenza agricola), può essere considerato Imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 del Codice Civile, senza necessità di ulteriori accertamenti, anche se esercita in modo prevalente un’altra attività.

Il possesso dei requisiti di Imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 del Codice Civile non è comunque di per sé sufficiente per l’accesso a tutte le agevolazioni previste per il settore agricolo dalle varie normative.
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