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rimborso imu

MessaggioInviato: 30/03/2015, 9:47
da Michelle
Buongiorno ai colleghi del forum. Il quesito che vi pongo è il seguente: marito e moglie proprietari al 50% di un fabbricato categ. D10, solo la moglie è titolare di ditta individuale nel settore agricolo. hanno pagato entrambi l'IMU per l'anno 2012 e ora chiedono il rimborso. E' valida la loro richiesta di rimborso? Grazie per il confronto. :roll:

Re: rimborso imu

MessaggioInviato: 30/03/2015, 14:13
da lucio guerra
l'agevolazione si estende a tutti i "comunisti"

Re: rimborso imu

MessaggioInviato: 30/03/2015, 17:01
da Michelle
lucio guerra ha scritto:l'agevolazione si estende a tutti i "comunisti"

Dunque entrambi esenti???? :cry:

Re: rimborso imu

MessaggioInviato: 30/03/2015, 18:26
da lucio guerra
circolare MEF n.3/DF del 18-05-2012

Per quanto riguarda le agevolazioni previste dalla disciplina dell'IMU per i coltivatori diretti e gli IAP, iscritti nella previdenza agricola, si devono ricordare le disposizioni contenute nell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, che:

• al comma 2, richiama l'agevolazione di cui all'art. 2 del D. Lgs. n. 504 del 1992, ed al contempo specifica i soggetti beneficiari della stessa. In base a tali disposizioni non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli 1AP, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-¬pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Si deve, inoltre, precisare che nell'ipotesi in cui il terreno posseduto da due soggetti ma è condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione in discorso si applica a tutti i comproprietari. Tale assunto si ricava dalla giurisprudenza costante della Corte di Cassazione (si veda fra tutte la sentenza n. 15566 del 30 giugno 2010), la quale ha statuito che "ricorrendo tali presupposti, il terreno soggiace all'imposta in relazione alsuo valore catastale, dovendosi prescindere dalla sua obiettiva potenzialità edilizia. La considerazione, in questi casi, dell'area come terreno agricolo ha quindi carattere oggettivo e, come tale, si estende a ciascuno dei contitolari dei diritti dominicali. Ciò in quanto la persistenza della destinazione del fondo a scopo agricolo integra una situazione incompatibile con la possibilità del suo sfruttamento edilizio e tale incompatibilità, avendo carattere oggettivo, vale sia per il comproprietario coltivatore diretto che per gli altri comunisti";