da lucio guerra » 23/03/2015, 15:11
milleproroghe 2015
Articolo 10, comma 12-quinquiesdecies
(DELIBERE REGOLAMENTARI E TARIFFARIE IN MATERIA DI TARI)
Si dispone la validità delle delibere regolamentari e tariffarie in materia di TARI adottate dai
Comuni entro il 30 novembre 2014. Si prevede inoltre che i Comuni che non hanno deliberato in
materia, procedano alla riscossione della TARI applicando le tariffe vigenti per l'anno 2013.
Testo del decreto-legge
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Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati
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12-quinquiesdecies. In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
per l'anno 2014, sono valide le deliberazioni regolamentari e tariffarie in materia di tassa sui
rifiuti (TARI) adottate dai comuni entro il 30 novembre 2014. I comuni che non hanno deliberato i
regolamenti e le tariffe della TARI entro il 30 novembre 2014 procedono alla riscossione degli
importi dovuti a titolo di TARI sulla base delle tariffe applicate per l'anno 2013. Le eventuali
differenze tra il gettito acquisito secondo le previgenti tariffe e il costo del servizio sono
recuperate nell'anno successivo.
Il comma 12-quinquiesdecies attribuisce validità alle delibere regolamentari e tariffarie in materia
di TARI adottate dai Comuni entro il 30 novembre 2014. Prevede inoltre che i Comuni i quali non
hanno deliberato in materia entro la medesima data procedano alla riscossione della TARI
applicando le tariffe vigenti per l'anno 2013. Si dispone infine che le eventuali differenze tra il
gettito acquisito secondo le previgenti tariffe e il costo del servizio siano recuperate nell’anno
successivo.
La disposizione persegue il duplice obiettivo di far salve le delibere comunali tardive rispetto al
termine di cui all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che avrebbero
potuto essere considerate inefficaci per il 2014 nonché di considerare non contestabile l'opzione
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di aver applicato tariffe vigenti per il 2013 che, a rigore, facevano riferimento ad un diverso tributo
(TARES/TARSU). Poiché il tributo deve assicurare la copertura integrale dei costi si prevede che le
differenze eventuali tra gettito effettivo introitato in applicazione delle previgenti tariffe ed il
costo del servizio siano recuperate nell'anno successivo.
Si ricorda che l'articolo 1, comma 169 della legge 296/2006 stabilisce che gli enti locali deliberino
le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali
per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal
1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le
tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno. L'articolo 151, comma 1 del Testo
unico enti locali (D. Lgs n. 267/2000 fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio
di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali. Il termine può essere differito in
presenza di motivate esigenze con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
Nel caso di specie il termine di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno
2014 è stato dapprima differito al 28 febbraio, successivamente al 30 aprile, al 31 luglio 2014 e da
ultimo, con DM 18 luglio 2014, al 30 settembre 2014.