Imu: area fabbricabile come pertinenza

Imu: area fabbricabile come pertinenza

Messaggioda mariantoniettauno » 20/03/2015, 14:32

Un contribuente mi chiede oggi il rimborso ICI/IMU per un'area fabbricabile in quanto pur essendo una pertinenza dell'abitazione principale la versa come area fabbricabile. Dalla documentazione che presenta è evidente che l'area fabbricabile accatastata separatamente dall'abitazione è un giardino con piante e alberi di vario genere; in sostanza sono state effettuate modificazioni dello stato dei luoghi che hanno sterilizzato in concreto e stabilmente lo "ius edificandi".
Pur riconoscendo l'area come pertinenza dell'abitazione, devo concedere il rimborso anche se il contribuente comunica oggi questa variazione?
Sarei orientata a considerare l'area come pertinenza dell'abitazione solo dal giorno della comunicazione anche perché dalla documentazione allegata posso verificare lo stato dei luoghi ad oggi, ma non posso sapere come era la situazione 2 o 3 anni fa'.

Altro dubbio: il contribuente ha già un C/2 che considera pertinenza dell'abitazione principale ai fini ICI e IMU. L'area fabbricabile come la inquadro ai fini della pertinenza? Cioè devo considerarla nel limite massimo delle tre (C/2, C/6 e C/7) previste dal legislatore o è una fattispecie diversa?
Grazie.
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Re: Imu: area fabbricabile come pertinenza

Messaggioda lucio guerra » 20/03/2015, 19:47

l'area fabbricabile può essere pertinenza solamente se accatastata unitamente al fabbricato, contribuendo in tal caso alla determinazione della rendita catastale

non ha e non può avere alcuna rilevanza che sia un giardino con piante ecc. ciò che conta è la potenzialità edificatoria che la stessa esprime

quindi se ha potenzialità edificatoria per poter, ad esempio, consentire un ampliamento o altra qualsiasi edificazione, essendo tra l'altro non compresa nello scoperti catastale di pertinenza, deve versare l'imposta
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Re: Imu: area fabbricabile come pertinenza

Messaggioda mariantoniettauno » 23/03/2015, 14:58

Io ero arrivata a quella conclusione tenendo presente che la Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che l’attribuzione di pertinenza si basa su un criterio fattuale (e quindi non catastale), cioè sulla destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio o ornamento di un’altra, secondo la definizione contenuta nell’art. 817 c.c.. Quindi spetta al proprietario o al titolare di un diritto reale costituire il vincolo pertinenziale.
In particolare, Cass. – Ordinanza n. 10090 del 19 giugno 2012: “per qualificare come pertinenza di un fabbricato un’area edificabile, è necessario che intervenga un’oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi che sterilizzi in concerto e stabilmente lo ius edificandi, non riconducibile quindi ad un mero collegamento materiale rimovibile ad libitum. L’esclusione dell’autonoma tassabilità delle aree pertinenziali si fonda sull’accertamento rigoroso dei presupposti di cui all’art. 817 c.c., desumibili da concreti segni esteriori dimostrativi della volontà del titolare di porre il bene a servizio e ornamento del fabbricato e che non sia possibile una diversa destinazione senza radicale trasformazione, poiché sarebbe agevole per il proprietario al mero fine di godere dell’esenzione creare una destinazione pertinenziale che possa facilmente essere eliminata senza determinare una radicale trasformazione dell’immobile stesso “.

Dagli orientamenti della Cassazione mi sembrava di aver capito che l’area fabbricabile, accatastata separatamente dal fabbricato, può essere esclusa da tassazione se il proprietario dimostra l’oggettiva modificazione dello stato dei luoghi tanto che, se si volesse ripristinare lo ius edificandi, sarebbe necessaria una sua radicale trasformazione.
:?: :?: :?:
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Re: Imu: area fabbricabile come pertinenza

Messaggioda lucio guerra » 23/03/2015, 15:14

ognuno è ovviamente libero di argomentare le proprie convizioni

la mia opinione e quellagià espressa... ovviamente non ho la pretesa di avere la "giusta" opinione, ma così ritengo sia corretto comportarsi
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