regolamento TARI

Re: regolamento TARI

Messaggioda lucio guerra » 16/04/2020, 16:58

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2020 – CONFERMA TARIFFE 2019 APPLICAZIONE DEROGA DI LEGGE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di stabilità 2020), con la quale è stato stabilito che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (iuc) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (tari), e l’imposta municipale propria (imu) è disciplinata dalle disposizioni di cui all’art.1 commi da 739 a 783 della medesima legge 27 dicembre 2019, n. 160 “bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” (pubblicata in gu serie generale n.304 del 30-12-2019 - suppl. ordinario n. 45) ;

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n.... del............. , con la quale è stato approvato il Regolamento IUC, contenente anche il Regolamento della Componente TARI pubblicata sul portale del federalismo in data.................. che resta di fatto applicabile per specifica disposizione normativa come sopra riportata ;

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n...... del................ con la quale sono state, tra l’altro, approvate alcune disposizioni regolamentari integrative, pubblicata sul portale del federalismo in data............

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n.____ del ________ con la quale è stato approvato il Regolamento TARI i vigore dal 1 gennaio 2020 ;

VISTA la LEGGE 19 dicembre 2019, n. 157 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”, Art. 57-bis “Disciplina della TARI. Coefficienti e termini per la deliberazione del piano economico finanziario e delle tariffe. Introduzione del bonus sociale per i rifiuti e automatismo del bonus per energia elettrica, gas e servizio idrico” :

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 652, terzo periodo, le parole: «per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205»;

NUOVO TESTO NORMATIVO

COMMA 652 articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al d.P.R. n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

2. Al fine di promuovere la tutela ambientale in un quadro di sostenibilita' sociale, l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente assicura agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate. Gli utenti beneficiari sono individuati in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato. L'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente definisce, con propri provvedimenti, le modalita' attuative, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

VISTO il DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18. “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” - Articolo 107 “Differimento di termini amministrativo-contabili”, il quale prevede, tra l’altro :

- Comma 4. Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall’articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è differito al 30 giugno 2020.
- Comma 5. I COMUNI POSSONO, IN DEROGA all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, APPROVARE LE TARIFFE DELLA TARI E DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA ADOTTATE PER L’ANNO 2019, ANCHE PER L’ANNO 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

VISTA la LEGGE 19 dicembre 2019, n. 157 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”, Art. 38-bis) “Riversamento del tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali”

((1. All'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «tesoreria della provincia» sono inserite le seguenti: «o della citta' metropolitana»;
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso di pagamenti effettuati attraverso il versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1° giugno 2020, la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del medesimo decreto provvede al riversamento del tributo spettante alla provincia o citta' metropolitana competente per territorio, al netto della commissione di cui al comma 5 del presente articolo. Salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla citta' metropolitana, da comunicare all'Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio 2020, in deroga al comma 3 del presente articolo e all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la misura del tributo di cui al presente articolo e' fissata al 5 per cento del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia……

VISTO l'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 :

- COMMA 15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021»;

- COMMA 15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

- COMMA 15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento TARI si rinvia alle norme legislative vigenti in materia ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

VISTO il DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18. “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” - Articolo 107 “Differimento di termini amministrativo-contabili” comma 2), il quale prevede, per l’esercizio 2020, che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all’articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 maggio 2020;

VISTO l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la correttezza amministrativa, reso dal responsabile di servizio, ex artt. 49, 1^ comma e 147 bis, 1^ comma, T.U.E.L.;

ATTESO che, sulla presente deliberazione, il Responsabile Servizi Finanziari, ha espresso, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere favorevole di regolarità contabile;

D E L I B E R A

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di applicare la deroga prevista D.L. 17-03-2020 n.18 – art.107 – comma 5, e pertanto di approvare le tariffe della TARI adottate per l’anno 2019 anche per l’anno 2020, COME DA PROSPETTO ALLEGATO, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020; l’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 sarà ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021 ;

3) di pubblicare il presente atto deliberativo sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre 2020; per tale finalità l’atto sarà inserito entro il termine del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale ;

4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.
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Re: regolamento TARI

Messaggioda AsproMonte » 17/04/2020, 10:15

lucio guerra ha scritto:poi a seguire giunta
- nomina funzionario responsabile di imposta
- determinazione valori aree edifcabili


Approvi lo stesso i valori delle aree fabbricabili? Anche se confermi il valore o approvi perché vari? :?
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Re: regolamento TARI

Messaggioda AsproMonte » 17/04/2020, 10:18

lucio guerra ha scritto:icp affissioni e cosap l'ho gia riscossa prima... ho incassato un po meno ma ci sta


Io ho la TOSAP a gennaio e la pubblicità a marzo

Per la TOSAP ho solo due occupazioni permanenti di una vineria e di un ristorante che non mi hanno ancora pagato

Per la pubblicità (che avevo mandato prima della fase di emergenza) molti mi hanno pagato ma chi aveva gli importi più grossi (lo stesso ristorante della TOSAP ed una fabbrica di ferramenta che è stata chiusa a cavallo di marzo-aprile) non mi hanno pagato insieme comunque ad altre attività con importi minori

Si sta pensando per entrambe di posticipare la scadenza verso la seconda metà dell'anno :?
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Re: regolamento TARI

Messaggioda lucio guerra » 17/04/2020, 11:27

AsproMonte ha scritto:
lucio guerra ha scritto:poi a seguire giunta
- nomina funzionario responsabile di imposta
- determinazione valori aree edifcabili


Approvi lo stesso i valori delle aree fabbricabili? Anche se confermi il valore o approvi perché vari? :?


Approvo i valori delle aree fabbricabili confermando i precedenti, ma essendo stata totalmente riscritta la disciplina meglio farlo, non costa nulla, così tutti avranno dal 2020 tutti i nuovi atti pubblicati di tutti i tributi
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Re: regolamento TARI

Messaggioda ILARIABRT » 20/07/2020, 9:43

Buongiorno,

volvevo chiedere se ci sono aggiornamenti in merito al bonus TARI 2020 ARERA , come chiederlo, come applicarlo, e in che modo verrà rimborsato al Comune.

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