da lucio guerra » 01/04/2020, 20:19
Art. 68
(Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione)
1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel
periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della
riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono
essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si
procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 12 del decreto
legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-
sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n.
44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli
atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.