lucio guerra ha scritto:assolutamente da evitare, a mio avviso
se ci sono situazioni puntuali e limitate che vengono in evidenza prima della emissione di avvisi di accertamento, si può "invitare" il contribuente ad effettuare il ravvedimento, ma assolutamente da evitare "Un Manifesto"
è da evidenziare che per gli immobili in categoria D dove il versamento da accertamento spetta al Comune, l'agevolazione del ravvedimento rappresenta un importante perdita di gettito per le casse comunali
quindi in estrema sintesi, cerchiamo di agevolare versamenti spontanei, ma nei limiti
Approfitto della discussione per chiedere un chiarimento (occupandomi prevalentemente di contabilità): avvisi di accertamento emessi il 4/12/2019 per OMESSO versamento IMU 2017 e 2018 (fabbricati D). Il 19/12/19 arriva istanza di ricorso-reclamo con mediazione nella quale viene chiesta la riduzione a 1/7 della sanzione per versamento entro due anni o, in alternativa, la riduzione al 10% delle sanzioni per accertamento con adesione.
Premesso che non c'è materia oggetto di accertamento con adesione, essendo l'avviso basato su soli fabbricati, la valutazione la devo fare sull'ammissibilità della riduzione della sanzione per ravvedimento lungo. Voi cosa ne pensate? E' sostenibile la tesi che ormai essendo stato notificato l'avviso il contribuente non ha più facoltà di ravvedersi? Oppure ha ragione il contribuente nel momento in cui sostiene che questo nuovo ravvedimento lungo si deve applicare in ogni caso in cui venga chiesto e si rientri nel termine biennale del D.L 124/2019?
Grazie infinite a chi può darmi una mano