prescrizione fatture servizio idrico integrato dal 1.1.2020

prescrizione fatture servizio idrico integrato dal 1.1.2020

Messaggioda albino » 08/02/2020, 19:56

A norma dell’art. 1, comma 4, legge 27 dicembre 2017, n. 205 e della deliberazione n.547/2019/IDR) in data 17/12/2019 con la quale l’ ARERA ( Autorità di regolazione per l’ energia reti e ambiente), nel dare attuazione della precitata legge 205/2017, conferma che le fatture del servizio idrico integrato ( acqua-fognatura e depurazione), in scadenza dal 1° gennaio 2020 in poi, se riferite a consumi di oltre due anni, sono prescritte !
Da quanto sopra, è certo e incontestabile, che i Comuni e gli enti gestori del servizio idrico integrato, autonomamente o a seguito di contestazione della prescrizione da parte degli utenti, non potranno più riscuotere fatture riferite a consumi idrici di oltre 2 ( due ) anni e non ancora posti in riscossione per gli anni 2015 , 2016 e 2017, in quanto prescritte!

Sarebbe gradito anche il vostro pensiero a riguardo.
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Re: prescrizione fatture servizio idrico integrato dal 1.1.2

Messaggioda lucio guerra » 11/02/2020, 11:48

mi sembra di poter confermare, visto il passaggio normativo indicato
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Re: prescrizione fatture servizio idrico integrato dal 1.1.2

Messaggioda albino » 29/02/2020, 16:44

Per chiarire meglio e per ricevere un vostro giudizio :

RILEVATO che:

1)- il Comune ha provveduto ad emanare:

- la delibera di G.C. n.47 del 18/12/2019, le cui motivazioni non hanno alcun pregio giuridico;

-il Responsabile del servizio amministrativo e finanziario, in esecuzione della delibera
predetta, ha provveduto ad approvare e mettere in riscossione, con le determine
nn.130,131 e 132 del 31/12/2019, i ruoli dei consumi idrici dal 2015 al 2017;

RICHIAMATA la seguente normativa:

2)- delibera ARERA 23 dicembre 2015 n.655/2015/R/IDR che obbliga il Comune/gestore del servizio a provvedere alla fatturazione con le seguenti periodicità:

a)- 2 bollette all’ anno, con cadenza semestrale, per consumi medi annui fino a 100
mc.;
b)- 3 bollette all’ anno, con cadenza quadrimestrale, per consumi medi annui da 101
fino a 1000 mc,
e così di seguito.

3)- art.2, comma 461, legge 24/12/2007,n.244 che prevede, sin dall’ anno 2008, l’ obbligo di emettere le fatture almeno ogni semestre;

4)- art.1, comma 4, legge 27/12/2017, n.205 che così dispone:”” Nei contratti di fornitura del servizio idrico, relativi alle categorie di cui al primo periodo, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni””;

5)- art.1, comma 10, legge 27/12/2017, n.205 che così dispone:”” le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano alle fatture la cui scadenza è successiva, per il settore idrico, al 1° gennaio 2020 “”

6)- art.2.3 dell’ allegato B delibera ARERA 17 dicembre 2017 n.547/R/IDR il quale dispone che la prescrizione biennale decorre dal termine entro il quale il Comune/gestore è obbligato ad emettere il documento di fatturazione ossia entro 45 giorni dall’ ultimo giorno del periodo di riferimento della fattura, così come stabilito dall’ art.67.1 allegato A delibera ARERA 23/12/2015 n.655/2015/R/IDR;

EVIDENZIATO che:

7)- da quanto sopra ne deriva che per le fatture che si andranno ad emettere, a seguito delle determine nn.130 , 131, 132 del 31/12/2019, per i consumi 2015-2016-2017, appare evidente che la prescrizione è maturata poiché sono già trascorsi oltre due anni dall’ ultimo giorno del periodo di riferimento persino a prescindere dall’ omesso frazionamento dell’ anno.

8)-Anche volendo considerare come valida la fatturazione per consumo annuo e dunque assumere il 31 dicembre come ultimo giorno per ogni periodo di consumo, avremo i seguenti risultati:
a)- per il consumo 2015 la prescrizione decorre dal 14/02/2016 ed è dunque maturata il 14/02/2018;
b)- per il consumo 2016 la prescrizione decorre dal 14/02/2017 ed è dunque maturata il 14/02/2019;
c)- per il consumo 2017 la prescrizione decorre dal 14/02/2018 ed è dunque maturata il 14/02/2020;


9)- non avendo il Comune notificato ( e verosimilmente non avendo ancora emesse tali fatturazioni entro il 14/02/2018 ( anno 2015), entro il 14/02/2019 ( anno 2016) e entro il 14/02/2020 ( anno 2017), come risulta pacifico dagli atti in oggetto), è evidente che per tali fatturazioni riferite ai consumi dal 2015 al 2017 è già maturata la prescrizione biennale predetta.
RAPPRESENTATO che:

10)- il Comune avrà anche l’ obbligo di procedere nei confronti dell’ utente finale di corrispondere un indennizzo per violazioni contrattuali per ritardo nella emissione delle fatture, ai sensi e per gli effetti dell’ art.72 – allegato A- della delibera ARERA 23/12/2015 n.655/2015/R/IDR, nel modo seguente :

g)- pari a €.30,00 per il ritardo di emissione oltre 45 giorni dello standard fino a 90 gg.;

h)- al doppio della misura base di €.30,00 pari a €.60,00 per il ritardo di emissione di oltre 90 gg.;

i)- al triplo della misura base di €.30,00 pari a €.90,00 per il ritardo di emissione di oltre 135 gg.;


Per tutto quanto rilevato, richiamato, evidenziato e rappresentato, il Comune , in persona del Sindaco , in qualità di rappresentante legale, e il Responsabile del Servizio amministrativo e finanziario, dovrebbero procedere:

1)-ad ANNULLARE la delibera G.C. n.47 del 18/12/2019, pubblicata all’ all’albo pretorio on-line il 04/02/2020, ad oggetto:”” Ruoli dei consumi idrici relativi agli anni 2015, 2016 e 2017-Provvedimenti””;

2)-ad ANNULLARE la determina n.130 del 31/12/2019, pubblicata all’ all’albo pretorio on-line il 04/02/2020, ad oggetto:”” Approvazione ruolo consumi idrici anno 2015””;

3)-ad ANNULLARE la determina n.131 del 31/12/2019, pubblicata all’ all’albo pretorio on-line il 04/02/2020, ad oggetto:”” Approvazione ruolo consumi idrici anno 2016””;

4)-ad ANNULLARE la determina n.132 del 31/12/2019, pubblicata all’ all’albo pretorio on-line il 04/02/2020, ad oggetto:”” Approvazione ruolo consumi idrici anno 2017””

o, comunque, in subordine

5)- di corredare le fatture che si andranno ad emettere e inviate all’ utente finale di tutte le voci previste dalla normativa surrichiamata, nonché di precisare che, per i ruoli 2015, 2016 e 2017, gli importi ivi indicati sono prescritti e ciò al fine di porlo in condizione di decidere se avvalersi o meno della prescrizione, in esecuzione della delibera ARERA 17 dicembre 2019 n.547/2019/R/IDR che all’ art. 3, così dispone :

”” 3.1 Sono approvate le “Misure di tutela a vantaggio degli utenti finali nei casi di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni” di cui all’Allegato B al presente provvedimento. Le disposizioni di cui all’Allegato B si applicano alle fatture la cui scadenza è successiva al 1 gennaio 2020””

“” 3.2 Con riferimento alle fatture relative al servizio idrico emesse prima del 1 gennaio 2020, con scadenza successiva a tale data, per importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni, il gestore è tenuto ad informare l’utente finale, utilizzando uno o più canali di comunicazione idonei a garantire completezza e trasparenza, della possibilità di eccepire la prescrizione, mediante il seguente avviso testuale:
““ La fattura [specificare numero fattura] contiene importi per consumi risalenti a più di due anni, che potrebbero non essere pagati qualora la responsabilità del ritardo di fatturazione di tali importi non sia a Lei attribuibile, in applicazione della Legge di bilancio 2018 (Legge 205/17). La invitiamo a comunicare tempestivamente la Sua volontà di non pagare tali importi ai recapiti di seguito riportati [specificare i recapiti] “”.
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Re: prescrizione fatture servizio idrico integrato dal 1.1.2

Messaggioda Bruce » 14/03/2020, 21:59

Il mio comune, ad oggi, non ha fatto liste di carico e provveduto ad emettere ed inviare le fatture del servizio idrico relativi ai consumi 2016 e 2017, per colpa non imputabile all'utenza.
Si chiede:
1) è inevitabile, per evitare danno erariale, l'invio delle fatture e procedere allo sgravio delle fatture su specifica richiesta da parte degli utenti che percepiranno l'intervenuta prescrizione;
2) è possibile non inviare le fatture e procedere ad eliminare il totale delle somme da introitare come crediti inesigibili?
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