da ROMEO14 » 12/12/2019, 16:35
42. Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo l, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53 comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'articolo 172, comma l, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal l 0 gennaio dell'anno 2020.