IMU

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Messaggioda cortemilia » 05/12/2019, 14:18

Buongiorno, sottopongo il seguente quesito:

due coniugi uno residente nell'immobile A e proprietario al 100 di tale immobile e proprietario di un immobile B al 50% con la moglie, la moglie proprietaria dell'altro 50% dell'immobile B e residente nell' immobile B.
E' corretta l'impostazione che se loro dichiarano come prima casa ai fini IMU l'immobile A allora il marito versa solo per il 50% dell'immobile B e anche la moglie versa il suo 50% sempre dell'immobile B anche se vi e' residente?
E' corretto comunque chiedere che dichiarino quale immobile e' la loro prima casa ai fini IMU?
cortemilia
 
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Re: IMU

Messaggioda lucio guerra » 05/12/2019, 16:02

- E' corretta l'impostazione che se loro dichiarano come prima casa ai fini IMU l'immobile A allora il marito versa solo per il 50% dell'immobile B e anche la moglie versa il suo 50% sempre dell'immobile B anche se vi e' residente?

CORRETTO

- E' corretto comunque chiedere che dichiarino quale immobile e' la loro prima casa ai fini IMU?

CORRETTO

La Circolare n. 3/Df del 18 maggio 2012

La corretta interpretazione del concetto di abitazione principale ai fini IMI/TASI è contenuta nella Circolare n. 3/Df/2012.

In primo luogo nella circolare è precisato che per abitazione principale si deve intendere l’immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. In particolare, con ciò il legislatore ha innanzitutto voluto collegare i benefici dell’abitazione principale e delle sue pertinenze al possessore e al suo nucleo familiare e, in secondo luogo, ha voluto unificare il concetto di residenza anagrafica e di dimora abituale, individuando come abitazione principale solo l’immobile in cui le condizioni previste dalla norma sussistono contemporaneamente.

Inoltre, è precisato che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, l’aliquota e la detrazione per l’abitazione
principale e per le relative pertinenze devono essere uniche per nucleo familiare indipendentemente dalla dimora abituale e dalla residenza anagrafica dei rispettivi componenti (cioè può essere considerata abitazione principale
solo uno dei due immobili mentre l’altro sconterà IMU e TASI come seconda abitazione).

L’Amministrazione finanziaria evidenzia chiaramente nella circolare che lo scopo della norma è quello di evitare comportamenti elusivi in ordine all’applicazione delle agevolazioni per l’abitazione principale, e, quindi, la norma deve essere interpretata in senso restrittivo, soprattutto per impedire che, nel caso in cui i coniugi (non legalmente ed effettivamente separati) stabiliscano la residenza in due immobili diversi nello stesso comune, ognuno di loro possa usufruire delle agevolazioni dettate per l’abitazione principale e per le relative pertinenze.

Dunque, nel caso in questione, il comportamento dei due coniugi (anche se ognuno risiede rispettivamente con i propri genitori e quindi in un nucleo familiare diverso) è da annoverare tra i comportamenti elusivi che la norma
tende a contrastare, con la conseguenza che essi potranno considerare abitazione principale solo una delle due abitazione in cui rispettivamente risiedono e situate nello stesso comune. Pertanto, il comune ritiene corretto non applicare le agevolazioni su entrambi gli immobili, ma i due coniugi devono decidere quale delle due abitazioni considerare abitazione principale.
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