accertamenti TARI

accertamenti TARI

Messaggioda lillo » 05/11/2019, 13:11

buon giorno,

CHIEDO un CONSIGLIO,

un utente nel 2009 aveva dichiarato ai fini TARI che il c6 e c2 non produceva rifiuti perché vuoto allo stato rustico e senza utenze, ... ma ai fini IMU però li dichiarava di pertinenza dell'abitazione di residenza;

DOMANDONA:
1) posso andare a recuperagli dal 2014 in quanto mai dichiarati ai fini TARI giustificando che ai fini IMU li dichiarava di pertinenza?

DUBBIONE:
2) ma se le pertinenze sono senza utenze (non ricordo) sono da considerare ai fini TARI ?

3) o il fatto che ci sia un rendita a catasto sono da considerare tassabili anche senza utenze?

se ci fossero circolari o note in merito da leggere - grazie mille
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Re: accertamenti TARI

Messaggioda AsproMonte » 05/11/2019, 15:56

1) teoricamente sì

2) dipende dal tuo regolamento, di solito in questi casi sono esenti (anche se nei vari corsi ho sempre sentito dire che dovrebbero essere esentati solo dalla parte variabile)

3) come sopra

;)
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Re: accertamenti TARI

Messaggioda DanieleGE » 05/11/2019, 18:44

1) Assolutamente SI... da accertare per non aver dichiarato gli immobili. Il fatto che li dichiarasse come pertinenze è un aggravante perché evidenzia la mancanza di buona fede... sicuramente quando un immobile viene dichiarato come non utilizzato il controllo su come viene considerato in IMU è da fare subito... ;

2) Talvolta nei regolamenti si esentano le abitazioni senza utenze e totalmente vuote... ma anche in questo caso sarebbe più opportuno esentare solo la quota variabile perché il contribuente (il giorno dopo averci dato prova - con fotografie - che l'abitazione era vuota) potrebbe tranquillamente utilizzare i locali come magazzino anche senza utenze... quindi tassare solo per i metri quadrati e la parte fissa sarebbe la cosa più equa.
Ai magazzini e box solitamente non viene data questa possibilità proprio perché utilizzabili tranquillamente anche senza utenze.

3) vedi risposte sopra

Se vuoi puoi leggere la recente sentenza n°23058 del 17 settembre 2019

Ad essere cattivi potresti fargli pagare la TARI perché i C2 e i C6 possono essere utilizzati anche senza utenze e fargli pagare l'IMU perché ti ha dichiarato che non li usa... ma forse, malgrado se lo meriterebbe, è troppo.
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Re: accertamenti TARI

Messaggioda DOM » 05/12/2019, 9:37

Buongiorno, ma se in un regolamento comunale è espressamente riportato il seguente passaggio:

Art. 7. Locali ed aree non soggetti al tributo
Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non
comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la
loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
a) le unità immobiliari adibite a civili abitazioni priva di mobili e suppellettili e sprovviste di
contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici di qualsiasi natura;


come può l'ufficio tributi rispondere ad una richiesta di esenzione

Buongiorno, siamo spiacenti di comunicarvi che, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, tutti gli immobili sono soggetti alla tassa rifiuti anche quelli vuoti. Il mancato utilizzo di un locale o di un’area non esonerano il contribuente dal pagamento.
Non ha alcuna rilevanza la scelta soggettiva dei titolari di non utilizzarli. Anche il mancato arredo non costituisce prova dell’inutilizzabilità dell’immobile e della inettitudine alla produzione di rifiuti. Un alloggio che il proprietario lasci inabitato e non arredato si rivela inutilizzato, ma non oggettivamente inutilizzabile.


Il contribuente cosa può fare in un caso simile?
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Re: accertamenti TARI

Messaggioda AsproMonte » 05/12/2019, 10:16

Da quel che ricordo di aver sentito in vari corsi, l'esenzione per quel tipo di locali dovrebbe spettare solo per la parte variabile ma non per la parte fissa, ma nei regolamenti di solito si inserisce l'esenzione ... certo se la Cassazione (non la Corte Costituzionale) dice che devono comunque pagare prima di tutto cambierei il regolamento altrimenti non sei a posto ;)
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Re: accertamenti TARI

Messaggioda lucio guerra » 05/12/2019, 11:59

Definizione delle linee guida per la predisposizione delle delibere e dei regolamenti
concernenti le entrate tributarie locali e strumenti prototipali
PROTOTIPO
Regolamento per l’istituzione e l'applicazione del
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)
Gruppo di lavoro: Prof. Gennaro Terracciano, Dott. Maurizio Lovisetti,
Dott.ssa Mariacristina Angelucci, Dott. Alessandro Maggio
Referenti Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale: Dott. Paolo Puglisi,
Dott.ssa Claudia Rotunno, Dott.ssa Virginia Giorgini, Dott.ssa Lucia Solitro


4. La presenza di arredo oppure l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione
idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice
dell’occupazione o conduzione dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione di
rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte
degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l’esercizio di attività
nell’immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l’interruzione
temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Note. L’articolo delinea nel primo comma il presupposto del tributo in conformità ai commi 2 e 3
dell’art. 14 del D.L. n. 201 del 2011.

Il quarto comma prevede una presunzione semplice (valida quindi fino a prova contraria, a carico
del contribuente) di occupazione o conduzione dell’immobile e conseguente attitudine alla
produzione di rifiuti, da tempo adottata dalla prassi e dalla giurisprudenza relative alla TARSU.
Viene lasciata al comune la scelta in ordine all’indicazione su quali indici siano richiesti per
integrare la presunzione di imponibilità.
Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio, anche in
forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l’esercizio di attività nell’immobile, o dall’invio di
comunicazioni equipollenti (DIA o SCIA).
Il quinto comma precisa l’irrilevanza del mancato conferimento in concreto di rifiuti al pubblico
servizio, principio assolutamente fermo nella TARSU e che deriva dalla natura stessa del
presupposto, correlato all’utilizzo di immobili che possono produrre rifiuti.
lucio guerra
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