da lucio guerra » 05/12/2019, 11:59
Definizione delle linee guida per la predisposizione delle delibere e dei regolamenti
concernenti le entrate tributarie locali e strumenti prototipali
PROTOTIPO
Regolamento per l’istituzione e l'applicazione del
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)
Gruppo di lavoro: Prof. Gennaro Terracciano, Dott. Maurizio Lovisetti,
Dott.ssa Mariacristina Angelucci, Dott. Alessandro Maggio
Referenti Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale: Dott. Paolo Puglisi,
Dott.ssa Claudia Rotunno, Dott.ssa Virginia Giorgini, Dott.ssa Lucia Solitro
4. La presenza di arredo oppure l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione
idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice
dell’occupazione o conduzione dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione di
rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte
degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l’esercizio di attività
nell’immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l’interruzione
temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
Note. L’articolo delinea nel primo comma il presupposto del tributo in conformità ai commi 2 e 3
dell’art. 14 del D.L. n. 201 del 2011.
Il quarto comma prevede una presunzione semplice (valida quindi fino a prova contraria, a carico
del contribuente) di occupazione o conduzione dell’immobile e conseguente attitudine alla
produzione di rifiuti, da tempo adottata dalla prassi e dalla giurisprudenza relative alla TARSU.
Viene lasciata al comune la scelta in ordine all’indicazione su quali indici siano richiesti per
integrare la presunzione di imponibilità.
Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio, anche in
forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l’esercizio di attività nell’immobile, o dall’invio di
comunicazioni equipollenti (DIA o SCIA).
Il quinto comma precisa l’irrilevanza del mancato conferimento in concreto di rifiuti al pubblico
servizio, principio assolutamente fermo nella TARSU e che deriva dalla natura stessa del
presupposto, correlato all’utilizzo di immobili che possono produrre rifiuti.