da Neni » 14/10/2019, 12:15
Il decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito nella legge 23 maggio 2014 n.80, all’ art. 5 prevede che: “ chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può richiedere la residenza, nè l’allacciamento a pubblici servizi in relazione all’immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge“
Quindi occorre un atto proprietà o locazione o comodato etc