da SaraTrib » 01/07/2019, 13:21
L'originario decreto del Mef del 1 settembre 2016, richiamato poi in tutte le leggi seguenti in materia di sisma, citava "Nei confronti delle persone fisiche, che alla data del 24 agosto
2016, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio
dei comuni, di cui all'elenco riportato nell'allegato 1) al presente
decreto, di cui costituisce parte integrante, sono sospesi i termini
dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli
derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della
riscossione, nonche' dagli atti previsti dall'art. 29 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra
il 24 agosto 2016 ed il 16 dicembre 2016. Non si procede al rimborso
di quanto gia' versato. "
Il requisito è soggettivo e non pone alcun limite territoriale.