accertamento aree edificabili

accertamento aree edificabili

Messaggioda roby » 26/06/2019, 9:45

Salve, ho avuto un ricorso per accertamenti emessi per la parziale omesso pagamento.
-Il ricorrente in contesta che l'ente nel 2002 quando l'area è divenuta edificabile non ha inviato la comunicazione, pertanto non sarebbero dovute sanzioni e interessi , vorrei sapere se questo viene superato con il fatto che il ricorrente ha presentato regolare denuncia nell'anno 2003.
- contesta che la delibera di giunta con cui vengono stabiliti i valori delle aree non è valida ma è solo indicativa per gli accertamenti da effettuare e non rispetta i criteri previsti dall'art. 5 comma 5 del Dlgs 504/1992
Presenta quindi una nuova valutazione delle aree in questione tramite una perizia estimativa fatta un perito R.E.V. nel rispetto degli standard internazionali riconosciuti IVS e EVS.
Si chiede se possa in qualche modo essere contestata il fatto che il ricorrente non abbia presentato nessuna denuncia dopo quella del 2002, e che solo ora in sede di contenzioso presenti questa perizia
Ho intenzione di far fare una relazione all'uff. tecnico contestando la perizia e indicando i criteri usati dall'ente per le valutazioni per dimostrare che la delibera ha rispettato i criteri del Dlgs 504.
Può andare a mio favore il fatto che sono stati pagati correttamente alcune annualità pregresse e un accertamento notificato ?
roby
 
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Re: accertamento aree edificabili

Messaggioda AsproMonte » 26/06/2019, 10:49

Il fatto che abbia fatto denuncia il contribuente stesso sana l'omessa comunicazione di edificabilità ;) (che spessissimo gli uffici tecnici non fanno, mal comportamento comune purtroppo, non comunicano nemmeno ai colleghi dell'ufficio tributi se è per questo :twisted: )

Il regolamento da un valore indicativo che può essere contestato motivando, bisogna vedere come è stato fatto il tuo regolamento per capire se rispetta o meno i requisiti del D.Lgs. n. 504/1992, certo che se non ha mai denunciato variazione di valore la vedo difficile che possa avere tutte ste ragioni :?
Dove finisce la logica inizia la ferrovia (e la contabilità armonizzata)!
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Re: accertamento aree edificabili

Messaggioda roby » 26/06/2019, 12:31

questo è il mio Reg.
ART. 10
BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI

1. La base imponibile dell’area fabbricabile è determinata considerando il valore venale in comune
commercio, (ai sensi dell’art. 5 comma 5 del Dlgs n. 504/1992 richiamato dall’art. 13 D.L. n. 201/11), così come risultante da atto pubblico e comunque in misura non inferiore ai valori venali deliberati dal Consiglio Comunale.
2. Allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso, il comune determina periodicamente e per zone
omogenee i suddetti valori venali di riferimento delle aree fabbricabili.
3. Qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato dal Consiglio Comunale, non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta a condizione che per la medesima area non sia stato registrato, in atto pubblico, un valore superiore a quello deliberato. Nel caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile il valore di rettifica è pari a quello deliberato ai sensi del comma 1 o, se maggiore, a quello risultante da atto pubblico.
4. Per la sussistenza dell'edificabilità dell'area, è sufficiente la previsione di tale caratteristica nel piano regolatore generale, dal momento in cui questo risulta definitivamente approvato ed esecutivo.
5. L'area frazionata rispetto al fabbricato a cui risulterebbe asservita è assoggettabile ad autonoma
tassazione fino al perdurare della sua separata indicazione negli archivi catastali.
6. Si conferma l’assunzione della base imponibile calcolata sull’area edificabile nei casi di utilizzazione edificatoria, di demolizione di fabbricati, di interventi di recupero di cui all'art. 5, comma 6, del decreto legislativo 504/1992.
7. Nei casi di fabbricati in corso di costruzione, o soggetti ad interventi di recupero come definiti dall'art.5, comma 6, del decreto legislativo 504/1992, concernente la determinazione della base imponibile, ove siano terminati i lavori soltanto per alcune unità immobiliari, le unità non ultimate sono considerate aree fabbricabili ai fini della imposizione; l'area fabbricabile è quantificata riducendo l'area complessiva sulla quale sorge l'intero fabbricato di una quota risultante dal rapporto esistente tra la volumetria delle unità ultimate ed assoggettate a imposizione come fabbricato, e la volumetria complessiva del fabbricato.
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Re: accertamento aree edificabili

Messaggioda Unborn » 26/06/2019, 13:13

roby ha scritto:-Il ricorrente in contesta che l'ente nel 2002 quando l'area è divenuta edificabile non ha inviato la comunicazione, pertanto non sarebbero dovute sanzioni e interessi , vorrei sapere se questo viene superato con il fatto che il ricorrente ha presentato regolare denuncia nell'anno 2003.


vi sarebbero stati eventulmente gli estremi qualora non avesse mai denunciato ne versato per tale fattispecie, ma se ha fatto regolare denuncia per l'area significa che era a conoscenza di tale variazione.

roby ha scritto:- contesta che la delibera di giunta con cui vengono stabiliti i valori delle aree non è valida ma è solo indicativa per gli accertamenti da effettuare e non rispetta i criteri previsti dall'art. 5 comma 5 del Dlgs 504/1992


se li rispetta o meno lo sapete solo voi, ma in ogni caso doveva eventualmente impugnare la delibera per far valere tale tesi e non l'accertamento.

roby ha scritto:Presenta quindi una nuova valutazione delle aree in questione tramite una perizia estimativa fatta un perito R.E.V. nel rispetto degli standard internazionali riconosciuti IVS e EVS.


Libero di presentare la perizia e contestare l'accertamento. Lì si tratta di discutere sul valore venale in comune commercio dell'area e spetta a voi decidere se andare avanti con il contenzioso perchè siete convinti che il vostro valore sia coerente con il mercato o arrivare ad una mediazione (se siete in mediazione). Il fatto che la perizia sia redatta secondo gli IVS non implica nulla e soprattutto non significa che essa stessa rispetti i criteri dell'art.5 comma 5.

roby ha scritto:Può andare a mio favore il fatto che sono stati pagati correttamente alcune annualità pregresse e un accertamento notificato ?


può servire certo, fatto salvo che il valore può variare di anno in anno (teoricamente) e dunque bisogna capire quanto pregresse sono quelle annualità pagate. E' un elemento a vostro favore ma sul quale non incardinerei le fondamenta delle mie controdeduzioni.
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