interruzione termini prescrizione

interruzione termini prescrizione

Messaggioda mor.si » 29/03/2019, 15:59

Buongiorno,
abbiamo notificato degli avvisi di accertamento IMU e, entro i 3 anni dalla notifica, abbiamo provveduto ad inviare con raccomandata AR un sollecito di pagamento quale atto interruttivo della prescrizione visto che il comune non aveva ancora deciso se avvalersi del ruolo o dell'ingiunzione.
Ora però leggiamo da più parti che, se entro i 3 anni non è stata notificata l'ingiunzione o la cartella, non possiamo più procedere nonostante il sollecito inviato.
E' corretto? O abbiamo ancora qualche speranza?
Grazie
mor.si
 
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Re: interruzione termini prescrizione

Messaggioda AsproMonte » 01/04/2019, 9:13

La speranza è tentare di fare l'ingiunzione lo stesso e sperare che te la paghi :mrgreen:

Tieni conto che i termini per il termine per la decadenza di 3 anni per emettere il coattivo decorre da quando l'avviso di accertamento è diventato definitivo (cioè passati i 60 giorni dalla notifica), quindi un avviso notificato tra novembre e dicembre del 5° anno successivo all'anno d'imposta è diventato definitivo nel 6° anno e così la decadenza per il coattivo slitta di un anno ;)
Dove finisce la logica inizia la ferrovia (e la contabilità armonizzata)!
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Re: interruzione termini prescrizione

Messaggioda riscotrib » 08/04/2019, 16:38

mor.si ha scritto:Buongiorno,
abbiamo notificato degli avvisi di accertamento IMU e, entro i 3 anni dalla notifica, abbiamo provveduto ad inviare con raccomandata AR un sollecito di pagamento quale atto interruttivo della prescrizione visto che il comune non aveva ancora deciso se avvalersi del ruolo o dell'ingiunzione.
Ora però leggiamo da più parti che, se entro i 3 anni non è stata notificata l'ingiunzione o la cartella, non possiamo più procedere nonostante il sollecito inviato.
E' corretto? O abbiamo ancora qualche speranza?
Grazie

Comma 163 della Legge 296/2006:
nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Privo di ogni ragionevole dubbio.
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