fabbricati rurali strumentali abitazione-

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Messaggioda Enrico » 04/03/2019, 14:40

Ho bisogno del vostro illuminante conforto. Ho emesso avviso di accertamento per omesso versamento IMU relativamente ad un immobile di cat A/3 (in visura non vi è alcuna annotazione di ruralità). Il contribuente mi contesta l'avviso allegando tutta la documentazione a comprova della ruralità del'immobile . Mi sono permesso di evidenziare al contribuente che il riconoscimento della ruralità non lo fa il mo ufficio ma l'ex Catasto, secondo le procedure di cui al DM 26.7.2012, ma Il contribuente mi contesta come segue la cosa:
"1. Premette che la legge di stabilità per l'anno 2014 (art. 1, comma 708) ha previsto un particolare regime di esenzione dall'IMU per i fabbricati rurali ad uso strumentale. (L. 147/2013)
Più in dettaglio la disposizione prevede che "A decorre dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011. n. 201. convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011. n. 214. e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13del decreto-legge n. 201 del 2011."
Il comma 8 dell'art. 13del D.L. n. 201 del 2011, ai fini dell'individuazione dei fabbricati rurali ad uso strumentale (oggetto di esenzione dall’IMU), fa a sua volta rinvio all'art. 9, comma 3-bis del D.L. n. 557/93.
Tale disposizione prevede che
"3-bis. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralita' alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento de//'attivita' agricola di cui all'artico/o 2135 del codice civile e in particolare destinate:
a) alla protezione delle piante,•
b) alla conservazione deiprodotti agricoli;
c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occo"entiper la coltivazione e l'allevamento;
d) all'allevamento e al ricovero degli animali;
e) all'agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 20febbraio 2006, n. 96,•
f) ad abitazione del dipendenti esercenti attivata' agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo i giornate lavorative superiori a cento. assunti in conformità alla normativa vigente in maJerla di collocamento;
g) alle persone addette all'attivita' di alpeggio in zona di montagna;
h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola;
i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui a/l'artico/o 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,•
I) all'esercizio dell'attivita' agricola in maso chiuso.
2. Segnala che al caso che riguarda direttamente lo scrivente, non vi è dubbio alcuno che sussistano tutti i requisiti per fruire del regime di esenzione fiscale analiticamente illustrato al punto 1., poiché:
a il richiedente è imprenditore agricolo a titolo principale ai sensi dell'art. 2135 del codice civile ;
b. il fabbricato per cui codesto Ente ha emanato avviso di accertamento è stato adibito ad abitazione del dipendente dell'azienda agricola
In definitiva, tenuto conto che lo scrivente imprenditore agricolo aveva destinato l'immobile per cui è stato emanato avviso di accertamento al proprio dipendente bracciante agricolo, per un periodo superiore a 100 giorni, richiede a codesto Ente di voler annullare in autotutela l'atto in oggetto."

Quale può o meglio deve essere il riscontro dell'ufficio a tale istanza di annullamento , chi ha ragione?
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Re: fabbricati rurali strumentali abitazione-

Messaggioda lucio guerra » 04/03/2019, 15:04

La Cassazione, con l’ordinanza n. 2803/2019, in primo luogo, ha ribadito l'orientamento prevalente di legittimità che dà rilievo alle risultanze catastali, sicché il fabbricato potrà beneficiare delle agevolazioni Imu solo se la ruralità è stata riconosciuta dal Catasto, mediante l'attribuzione della corrispondente categoria catastale (D/10 o A/6) o mediante l'inserimento della specifica annotazione (Dl 70/2011) che attestante la sussistenza dei requisiti di ruralità, a nulla rilevando la circostanza che di fatto il fabbricato rispetti comunque i requisiti di ruralità previsti dalla normativa di riferimento (articolo 9, commi 3 e 3-bis del Dl 557/1993).
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Re: fabbricati rurali strumentali abitazione-

Messaggioda Enrico » 05/03/2019, 13:13

grazie, illuminante come sempre
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Re: fabbricati rurali strumentali abitazione-

Messaggioda Enrico » 18/03/2019, 11:09

avrei ancora bisogno del vostro aiuto, il contribuente cui ho inviato l'accertamento IMU per l'anno 2015 mi ha contesto la validità della sentenza per l'anno in argomento (2015) in quanto l'impianto cardine della sentenza fa riferimento ad articoli di legge abrogati e , quindi non più vigenti per l'anno 2015. (la sentenza andava bene per l'anno 2009)
che faccio?
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Re: fabbricati rurali strumentali abitazione-

Messaggioda lucio guerra » 18/03/2019, 12:47

Importante sentenza della Corte di cassazione che fa il punto sul controverso assoggettamento a Imu
dei fabbricati rurali. Un argomento che ha visto spesso contrapposti Comuni e contribuenti e che ha
dato luogo a moltissimi interventi giurisprudenziali, seguiti anche da vari interventi normativi.

Il rilievo dei dati catastali

La Cassazione, con l’ordinanza n. 2803/2019, in primo luogo, ha ribadito l'orientamento prevalente di
legittimità che dà rilievo alle risultanze catastali, sicché il fabbricato potrà beneficiare delle
agevolazioni Imu solo se la ruralità è stata riconosciuta dal Catasto, mediante l'attribuzione della
corrispondente categoria catastale (D/10 o A/6) o mediante l'inserimento della specifica annotazione
(Dl 70/2011) che attestante la sussistenza dei requisiti di ruralità, a nulla rilevando la circostanza che
di fatto il fabbricato rispetti comunque i requisiti di ruralità previsti dalla normativa di riferimento
(articolo 9, commi 3 e 3-bis del Dl 557/1993).

Questo orientamento non è stato smontato dal successivo intervento normativo (Dl 70/2011) che ha
dato la possibilità ai contribuenti di presentare una domanda per la variazione della categoria
catastale, dato che la domanda era rivolta proprio a ottenere l'accatastamento in categoria rurale,
confermando quindi la rilevanza dell'attribuzione della specifica categoria catastale. Le domande di
variazione, poi, esplicano effetti retroattivi quinquennali, in base alla successiva norma di
interpretazione autentica (Dl 102/2013), solo se presentate nei termini e solo se accolte, mediante
l'inserimento negli atti catastali della specifica annotazione. In altri termini, la presentazione della
dichiarazione di variazione, pur nei termini, cui non è conseguito l'inserimento negli atti catastali
dell'annotazione, non produce alcun effetto ai fini Imu, non essendo, peraltro, ipotizzabile neanche un
meccanismo di silenzio assenso. In questo caso, data la vincolatività del dato catastale, è onere del
contribuente impugnare il silenzio dell'Agenzia delle entrate.

L’orientamento della Corte

La Corte ha effettuato anche una ricognizione della giurisprudenza di legittimità che si è già occupata
delle domande di variazione in base al Dl 70/2011, richiamando la sentenza n. 23015/2016 che ha
trattato l'ipotesi di variazione catastale mediante procedura Docfa presentata prima dell'entrata in
vigore del decreto n. 70, ritendo che in quella ipotesi non si verifica l'effetto retroattivo. Conforme, è
peraltro anche la sentenza n. 4244/2018, che ribadisce che la variazione catastale presentata
mediante procedura Docfa non ha «i requisiti e il contenuto necessari per ottenere l'efficacia
retroattiva richiesta, in quanto effettuata antecedentemente alla disciplina dettata dal D.L. n.
70/2011», mentre la sentenza n. 12659/2017, con riferimento al riconoscimento della ruralità ottenuto
mediante presentazione del Docfa, ha precisato che tale variazione non è assistita dall'efficacia
retroattiva quinquennale” prevista dal decreto 70.

Il caso deciso

Nel caso della sentenza in commento, invece, il contribuente ha presentato la domanda di variazione
in base al Dl n. 70/2011 successivamente ai termini di scadenza previsti, sicché, ad avviso della
Cassazione, nessun effetto retroattivo può operare, qualificandosi il termine come perentorio. Anzi, a
ben vedere, in caso di richiesta di variazione della ruralità presentata successivamente al termine
previsto dal Dl n. 70, non trattandosi di variazione conseguente a interventi edilizi, questa esplica
effetti ai fini Imu solo dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione.
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Re: fabbricati rurali strumentali abitazione-

Messaggioda lucio guerra » 18/03/2019, 12:49

Enrico ha scritto:avrei ancora bisogno del vostro aiuto, il contribuente cui ho inviato l'accertamento IMU per l'anno 2015 mi ha contesto la validità della sentenza per l'anno in argomento (2015) in quanto l'impianto cardine della sentenza fa riferimento ad articoli di legge abrogati e , quindi non più vigenti per l'anno 2015. (la sentenza andava bene per l'anno 2009)
che faccio?


se non e' convinto lascia che presenti il ricorso .. così si fara' carico anche di spese aggiuntive
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Re: fabbricati rurali strumentali abitazione-

Messaggioda lucio guerra » 18/03/2019, 13:15

RICOSTRUZIONE NORMATIVA

DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013 n. 102 - legge di conversione 28 ottobre 2013 n. 124
art. 2 comma 5-ter. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (statuto del
contribuente), l'articolo 13, comma 14-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 deve intendersi nel senso che le domande di
variazione catastale presentate ai sensi dell'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 13 maggio
2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e l'inserimento
dell'annotazione negli atti catastali producono gli effetti previsti per il riconoscimento del requisito di
ruralita' di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.557, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, a decorrere dal quinto anno
antecedente a quello di presentazione della domanda.

(RICHIAMO NORMATIVO SOPRA EFFETTUATO)
D.L. 201/2011 - Art.13 comma 14-bis. Le domande di variazione della categoria catastale presentate, ai
sensi del comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, anche dopo la scadenza dei termini originariamente posti e fino alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (28-12-2011), producono gli
effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito di ruralità, fermo restando il classamento
originario degli immobili rurali ad uso abitativo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono stabilite le modalità per l'inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito di
ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo.
L’art. 13 comma 14 lettera d-bis) ha poi stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, SONO ABROGATI i
commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106

- Decreto Ministeriale (MEF) prot. 16784 del 26/07/2012, come previsto dall’art. 13 – comma 14-
bis dl 201/2011, si stabilisce che sempre entro il 30 settembre 2012 può essere richiesto il
riconoscimento dei requisiti di ruralità di immobili NON CLASSIFICATI in categoria D/10,
attraverso autocertificazione dei requisiti in questo caso sarà apposta una annotazione sui dati di
visura che conferma il possesso dei requisiti

- Decreto Ministeriale (MEF) prot. 16784 del 26/07/2012 : entro 30 gg dalla perdita dei requisiti
di ruralità o dall'acquisizione dei requisiti, il proprietario è tenuto alla modificazione del
classamento catastale sulla base dei nuovi requisiti
a) se si tratta di un fabbricato D/10 ed il proprietario non possiede più i requisiti di ruralità dovrà
essere presentata una variazione catastale con procedura docfa e nuovo classamento
b) se si tratta di un fabbricato strumentale in altra categoria sarà sufficiente una istanza con le
stesse modalità stabilite dal decreto ministeriale
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