Fermo amministrativo a seguito di ingiunzioni

Fermo amministrativo a seguito di ingiunzioni

Messaggioda jacosans » 15/02/2019, 11:04

Buongiorno, qualcuno effettua per proprio conto i fermi amministrativi successivamente alle ingiunzioni per tributi locali non pagati? Questo Ente vorrebbe procedere in proprio senza appoggiarsi alle agenzie delle riscossioni. Che procedura si dovrebbe seguire per registrarsi e verso chi? Ho parlato con il Comandante della Polizia Municipale ma il programma da loro utilizzato è solo per le violazioni al codice della strada.
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Re: Fermo amministrativo a seguito di ingiunzioni

Messaggioda lucio guerra » 15/02/2019, 12:39

Alle richieste di iscrizione e cancellazione del fermo amministrativo da parte della Provincia o del Comune, si applicano gli stessi principi che valgono per gli agenti della riscossione.

Attraverso la stipulazione dell'apposita convenzione già prevista per gli agenti della riscossione, questi enti possono effettuare visure ed iscrivere i fermi amministrativi direttamente on-line, senza doversi recare presso gli sportelli del PRA.

In assenza della suddetta convenzione, l'iscrizione del fermo amministrativo va richiesta direttamente agli sportelli del PRA.

In questo caso è necessario utilizzare la nota libera NP3B e allegare il provvedimento di fermo amministrativo emesso dal Comune o dalla Provincia (l'art. 4 D.M. n. 503/1998 autorizza la conservazione dei dati sul solo supporto magnetico esclusivamente nel caso di iscrizione telematica).

Certificato di Proprietà
L’iscrizione del fermo è una formalità che rientra tra quelle che, in base all’art. 12 D.M. n. 514/1992, possono essere eseguite senza l’esibizione del CdP, (c.d. formalità in odio alla parte);

Mod. Nota NP3 (nota libera)
E’ necessaria la presentazione della Nota NP3 se la richiesta di iscrizione del fermo viene presentata dal concessionario allo sportello del PRA.
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Re: Fermo amministrativo a seguito di ingiunzioni

Messaggioda lucio guerra » 15/02/2019, 12:44

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Re: Fermo amministrativo a seguito di ingiunzioni

Messaggioda jacosans » 19/02/2019, 19:58

Ciao, in caso di ingiunzione per debiti sotto gli 800,00 € ho visto che non è possibile procedere ad eventuali fermo amministrativo, in tal caso è possibile qualche ulteriore procedura o è anche possibile, negli anni, che il debito si cumuli e quindi superi la soglia per il fermo?
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Re: Fermo amministrativo a seguito di ingiunzioni

Messaggioda lucio guerra » 19/02/2019, 22:58

È possibile
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Re: Fermo amministrativo a seguito di ingiunzioni

Messaggioda jacosans » 19/02/2019, 23:47

E' possibile fare fermo amministrativo sotto gli 800,00 euro? E con quale normativa di riferimento
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Re: Fermo amministrativo a seguito di ingiunzioni

Messaggioda AsproMonte » 20/02/2019, 10:35

Non ha detto questo ... ha risposto al fatto che sia possibile aspettare per fare in modo che si arrivi a superare la soglia di € 800,00 ;)
Dove finisce la logica inizia la ferrovia (e la contabilità armonizzata)!
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Re: Fermo amministrativo a seguito di ingiunzioni

Messaggioda jacosans » 20/02/2019, 14:09

Ok, capito ;) , mentre dopo un provvedimento di ingiunzione, superati i 60 giorni senza versamenti, che tempi ci sono per comunicare la procedura di fermo e poi il fermo. E nel caso del non raggiungimento degli 800,00 €, che tempi ho per non fare prescrivere l'ingiunzione stessa. Ho una pubblicazione della maggioli ed è un po complicata e confusionaria per chi vuole avviare la procedura per la prima volta. Poi se qualcuno ha qualche dispensa da inviare la si accetta ben volentieri. Grazie
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Re: Fermo amministrativo a seguito di ingiunzioni

Messaggioda lucio guerra » 20/02/2019, 14:47

- L’avvenuta notifica dell’Ingiunzione Fiscale, quale titolo esecutivo, interrompe i termini di prescrizione del credito tributario per anni 5 (alcune interpretazioni 10; ma consiglio 5)

- Quale atto di “precetto” invece, è necessario dare inizio alle procedure di esecuzione forzata entro 1 anno dalla notifica dell’ingiunzione fiscale

- Qualora sia decorso il termine di 1 anni dalla notifica dell’ingiunzione, per dare seguito alle procedure di esecuzione forzata (processo esecutivo e non cautelare), le stesse dovranno essere precedute dalla notifica di un avviso contenente l’intimazione ad adempiere entro 5 giorni.

FERMO AMMINISTRATIVO
dei veicoli di proprietà del debitore
(art. 86 D.P.R. 602/1973)
Funzionario responsabile Riscossione

A) DIRETTIVA INTERNA EX EQUITALIA
- tra 800 e 2.000 euro, è possibile operare il fermo amministrativo su un solo veicolo;
- tra i 2.000 e 10.000 euro si potranno fermare al massimo 10 veicoli
- oltre i 10.000 euro si può sottoporre a fermo l'intero parco veicoli del debitore.
ART. 1 COMMA 544 LEGGE 228/2012
544. In tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a 1.000 (mille) euro ai sensi del d.P.R. 602/73, intrapresa successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo il caso in cui l'ente creditore abbia notificato al debitore la comunicazione di inidoneità della documentazione ai sensi del comma 539, non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di centoventi giorni dall'invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo (ingiunzione fiscale)

B) DOPO 60 GG DALLA NOTIFICA DELL’INGIUNZIONE FISCALE - NOTIFICA AVVISO DI FERMO CON PREAVVISO che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di 30 (trenta) giorni, sara' eseguito il fermo

C) L'iscrizione del fermo amministrativo viene effettuata tramite richiesta direttamente agli sportelli del PRA utilizzando la nota libera NP3B e allegando il provvedimento di fermo amministrativo emesso dal Comune attraverso il Funzionario Responsabile della Riscossione, unitamente al titolo esecutivo (Ingiunzione Fiscale)
N.B. L’iscrizione del fermo è una formalità che rientra tra quelle che, in base all’art. 12 D.M. n. 514/1992, possono essere eseguite senza l’esibizione del CdP (Certificato di Proprietà)

D) Dalla data di iscrizione del provvedimento di fermo è vietata la circolazione del/i veicolo/i sottoposto/i a fermo, pena l’irrogazione al trasgressore della sanzione prevista dall’art. 214, comma 8, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285.
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Re: Fermo amministrativo a seguito di ingiunzioni

Messaggioda jacosans » 18/04/2019, 14:00

Un chiarimento. Dopo avere inviato e notificato, regolarmente, gli accertamenti con busta verde, adesso devo inviare l'ingiunzione tarsu e ici-imu, e vorrei inviarla con raccomandata ricevuta di ritorno, busta bianca. Devo farla ugualmente come notifica e quindi con registrazione nel registro cronologico e relata o posso procedere con solo procedura di recapito postale.
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