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Re: Imu fabbricato A/3 con annotazione di ruralità
Inviato:
12/02/2019, 15:06
da libvir
Per quanto sopra sono d'accordo con te....
Sto dicendo un'altra cosa che forse in precedenza non ho spiegato bene.
Nel caso che un'abitazione sia utlizzata dal dichiarante e abbia l'annotazione di ruralità la stessa comunque non può essere considerata immobile rurale strumentale.
Re: Imu fabbricato A/3 con annotazione di ruralità
Inviato:
12/02/2019, 15:45
da lucio guerra
- la domanda che era stata posta sul forum e'
posso rifiutare la richiesta di annullamento motivandola con il fatto che quell'abitazione non è, anagraficamente, abitata da nessuno?
- la mia risposta è stata
ritengo sia corretto annullare l'accertamento trattandosi di omissione da parte dell'agenzia entrate non imputabile al contribuente
PERCHE' VA ANNULLATO
1) perchè l'abitazione, o meglio il fabbricato di tipo abitativo in cat. "A", qualora sia apposta l'annotazione di ruralità in quanto strumentale alla attività agricola, è appunto da includere gli immobili di tipo abitativo non più utilizzati come abitazione, ma strumentali all’esercizio dell’attività agricola (ricovero attrezzi, macchine agricole, derrate agricole, scorte, ecc.) e pertanto esenti
LA TUA RIFLESSIONE
Nel caso che un'abitazione sia utilizzata dal dichiarante e abbia l'annotazione di ruralità la stessa comunque non può essere considerata immobile rurale strumentale.
1) il dichiarante può utilizzare il fabbricato di tipo abitativo come propria abitazione = in questo caso non centra nulla l'annotazione di ruralità in quanto abitazione principale come qualsiasi altra abitazione
2) il dichiarante può utilizzare l'immobile di tipo abitativo, non più utilizzato come abitazione, come fabbricato strumentale all’esercizio dell’attività agricola (ricovero attrezzi, macchine agricole, derrate agricole, scorte, ecc.) e pertanto esenti
Re: Imu fabbricato A/3 con annotazione di ruralità
Inviato:
12/02/2019, 15:45
da lucio guerra
e qui mi fermo altrimenti diventa un poema .....
spero di essere stato chiaro
Re: Imu fabbricato A/3 con annotazione di ruralità
Inviato:
12/02/2019, 16:19
da libvir
Sul punto 2 non sono d'accordo. E anche io qui mi fermo.. anche se è una discussione interessante
Re: Imu fabbricato A/3 con annotazione di ruralità
Inviato:
12/02/2019, 16:53
da AsproMonte
Se non lo usa più come abitazione, perché lo accatasta in categoria A?
Re: Imu fabbricato A/3 con annotazione di ruralità
Inviato:
13/02/2019, 17:34
da paghetributi
il contribuente ha anche presentato copia della dichiarazione sostitutiva presentata al catasto con allegato 2 alla circolare n.7 del 15.06.2007... nel compilarla ha barrato la casella "Casa di abitazione utilizzata dal proprietario, dall'usufruttuario, dal comodatario o titolare di altro diritto" indicando poi i dati catastali, tant'è che nel certificato rilasciatogli dall'agenzia del territorio, il fabbricato è inserito sotto la voce "fabbricati ad uso abitativo", mentre sotto la voce "fabbricati ad uso strumentale dell'attività agricola" non c'è niente.
Re: Imu fabbricato A/3 con annotazione di ruralità
Inviato:
13/02/2019, 17:49
da paghetributi
Da ciò devo dedurre che il fabbricato ha mantenuto il suo originario uso abitativo?
Re: Imu fabbricato A/3 con annotazione di ruralità
Inviato:
14/02/2019, 9:36
da lucio guerra
se si tratta di Casa di abitazione utilizzata dal proprietario, dall'usufruttuario, dal comodatario o titolare di altro diritto "e non di "fabbricati ad uso strumentale dell'attività agricola" non ha esenzione
708. A decorrere dall’anno 2014, non è dovuta l’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.
8. L’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di
cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 (3-bis. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralita' alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attivita' agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate:
a) alla protezione delle piante;
b) alla conservazione dei prodotti agricoli;
c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;
d) all'allevamento e al ricovero degli animali;
e) all'agriturismo;
f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attivita' agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformita' alla normativa vigente in materia di collocamento;
g) alle persone addette all'attivita' di alpeggio in zona di montagna;
h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola;
i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
l) all'esercizio dell'attivita' agricola in maso chiuso.)