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contratto ad agricoltore su immobili senza annotazione

MessaggioInviato: 08/02/2019, 11:13
da DanieleZ
Salve a tutti,
ho spulciato tutti gli argomenti sugli immobili rurali, ma vorrei questa conferma:
ho degli immobili C/2 e C/6 posseduti da più proprietari tra cui uno coltivatore; un altro contitolare NON coltivatore glieli affitta dal 01/01/2013 e pretende l'esenzione da tale data, ma in Catasto l'annotazione è stata inserita solo dal 14/04/2016.
E' giusto esentarli anche prima del 2016, vista la presenza del contratto d'affitto al suddetto coltivatore?
secondo me no..
Scusate se forse ripeto cose già chieste, ma ho provato a cercare l'argomento, ma non ho trovato il caso specifico nell'indice.

Re: contratto ad agricoltore su immobili senza annotazione

MessaggioInviato: 08/02/2019, 12:46
da AsproMonte
Io applicherei solo dalla data di annotazione, capperi loro se hanno tardato ad inserire l'annotazione ;)

Re: contratto ad agricoltore su immobili senza annotazione

MessaggioInviato: 08/02/2019, 13:52
da lucio guerra
la decorrenza del beneficio è dalla data in cui l'annotazione di ruralità è presente in visura .. e non potrebbe essere diversamente, considerato che dal 2012 l'unico documento che attesta la ruralità di un immobile è la visura catastale

per ulteriore approfondimento evidenzio che le annotazioni di ruralità richieste successivamente al 2012 non hanno valore retroattivo :

- Pertanto sia che si tratti di Variazioni Catastali o richiesta di Annotazioni di Ruralità ai sensi del DL
70/2011 (ENTRO IL 30-09-2012) che di Nuovi Accatastamenti di Fabbricati Rurali ai sensi del DL 201/2011
(ENTRO IL 30-11-2012), tali date sono da considerare come termine ultimo per poter usufruire del
riconoscimento dei requisiti di ruralità (articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993 n. 557), a
decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda.

- Invece per le Variazioni Catastali, Annotazioni di Ruralità o Nuovi Accatastamenti di Fabbricati con
Requisiti di Ruralità, PRESENTATI SUCCESSIVAMENTE ALLE DATE SOPRA INDICATE (30/09/2012 e
30/11/2012), tali requisiti, e relative agevolazioni fiscali, SARANNO APPLICABILI DALLA DATA DI
PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE AGLI ATTI CATASTALI CON PROCEDURA DOCFA (DM 701/94)
senza alcun valore di retroattività.