da lucio guerra » 01/02/2019, 13:00
...concordo
per approfondimento
.. L’amministrazione finanziaria nella Risoluzione n. 28/E del 30.01.2009, ha
affermato che l'acquisto, nel caso di specie di un terreno, della disponibilità,
attraverso la stipula di un contratto di riservato dominio, è rilevante ai fini Irpef
solo nel momento del pagamento dell'ultima rata, in considerazione del fatto
che è solo in quel momento che il cessionario acquista la proprietà della cosa
ex art. 1523 c.c.
Tale norma consente al cessionario di godere fin da subito del bene oggetto
della cessione, senza l'esborso totale del prezzo pattuito e al cedente di essere
garantito dalla possibilità di recuperare il bene qualora il prezzo non dovesse
essere interamente pagato.
Dunque, l’"effetto traslativo" non avviene prima del pagamento dell'ultima rata,
nonostante il cessionario acquisti immediatamente il godimento del bene
assumendosi i rischi relativi ad un eventuale perimento o deterioramento
dell'oggetto.
Ai fini IMU, la posizione dell'acquirente di un contratto di compravendita con
riserva di proprietà non può essere assimilata a quella del titolare di un diritto
reale e che, di conseguenza, il soggetto passivo dell'imposta rimane il cedente
in qualità di proprietario dell'immobile sino al pagamento dell'ultima rata.
Tale impostazione prevalente della dottrina è in linea con la prassi e la
giurisprudenza di merito in tema di ICI (cfr. R.M. 6.6.1994, n. 2/1124; CTR
Puglia, Sent. N. 9 del 02.03.2006 e CTP Genova, Sentenza 28.2.2007, n. 27).