da lucio guerra » 10/03/2015, 15:54
A favore del coniuge è riservata la metà del patrimonio dell'altro coniuge, salve le disposizioni dell'articolo 542 per il caso di concorso con i figli (1) [548 c.c.].
Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare (2) [144 c.c.] e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni (3). Tali diritti gravano sulla porzione disponibile [556 c.c.] e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli (4) [566 c.c.].
Note
(1) Se al de cuius succede solo il coniuge (in assenza di figli), a questo spetta 1/2 del patrimonio.
Qualora vi sia concorso tra il coniuge e i figli, si applicano le disposizioni di cui all'art. 542 del c.c.: in presenza di un solo figlio a questo e al coniuge spetta 1/3 del patrimonio ciascuno, se vi sono più figli a questi spetta 1/2 del patrimonio (da dividere in quote uguali tra i figli) e al coniuge 1/3.
(2) Per casa si intende quella abitata in maniera prevalente e duratura dalla famiglia. Restano, pertanto, escluse le seconde case.
La norma non si applica al coniuge separato, in quanto in tal caso difetta il requisito della coabitazione.
(3) Dubbio è se il diritto spetti anche sugli immobili in comproprietà con terzi.
(4) I diritti d'uso e d'abitazione spettano al coniuge superstite in aggiunta alla quota di legittima a cui ha diritto in base agli articoli 540, 542 e 544 del c.c.. Il valore di tali diritti deve essere scomputato dall'asse ereditario prima di procedere alla divisione dello stesso in quote, con un meccanismo simile a quello previsto per il prelegato.