BENI MERCE

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Messaggioda MIKY1972 » 15/12/2018, 12:36

UNA DITTA ACQUISISCE, NON CONSTRUISCE LEI, 20 UNITA' IMMOBILIARI INAGIBILI CON L'INTENTO DI RISTRUTTURARLI E VENDERLI.
PRESENTA ALL'ENTE DICHIARAZIONE PER BENI MERCE NEL 2014 DALLA QUALE RISULTA ANCHE L'INAGIBILITA' E NON PAGA IMU.
E' CORRETTO CONSIDERERLI BENI MERCE SE GLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE NON SONO POI STATI ATTIVATI PER MANCANZA DI FONDI E GLI IMMOBILI SONO RIMASTI INVENDUTI CON L'INTENTO DI CEDERLI "AL RUSTICO" SE FOSSERO RIUSCITI?
SE SI COME DEVE ESSERE CONSIDERATO IL PRIMO SEMESTRE DEL 2013? IMMOBILI INAGIBILI CON RIDUZIONE 50%?

OPPURE NON POSSONO ESSERE CONSIDERATI BENI MERCE E A QUESTO PUNTO DOVEVANO PAGARE TUTTO AL 100%
MIKY1972
 
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Re: BENI MERCE

Messaggioda Kaleb » 16/12/2018, 12:21

La norma parla di «fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati». Io escluderei che sia consentita l'esenzione in capo alla (seconda) impresa acquirente configurandoli (impropriamente) come beni merce, dato il tenore letterale della norma. Sull'inagibilità purché provata si può tuttavia ipotizzare una riduzione.
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