COMODATO USO GRATUITO - possesso più immobili

COMODATO USO GRATUITO - possesso più immobili

Messaggioda Nada » 14/12/2018, 12:10

Buongiorno a tutti,

ho questo caso.
Genitore che da in comodato al figlio un'abitazione.
contratto registrato
Entrambi residenti nel comune
figlio residente nell'abitazione

il genitore che da in comodato al figlio ha.
la sua abitazione principale
quella che da in comodato al figlio

una quota di proprietà del 11,11% dell'abitazione su cui la madre beneficia del diritto di abitazione del coniuge superstite.

Posso o non posso concedere l'agevolazione?
Grazie
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Re: COMODATO USO GRATUITO - possesso più immobili

Messaggioda lucio guerra » 14/12/2018, 12:52

a mio parere si .. in quanto su tale immobile non è soggetto passivo .......avendo la madre il diritto di abitazione del coniuge superstite art.540 e pertanto soggetto passivo al 100%
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Re: COMODATO USO GRATUITO - possesso più immobili

Messaggioda mafalda rossi » 18/12/2018, 10:02

Mi inserisco nella vostra discussione poiché ho un caso in merito al Comodato gratuito, in relazione all'anno 2013.
nell'anno 2013 al pari del 2012 l'agevolazione IMU assimilazione abitazione principale non era prevista, perché abrogata dalla legge?
Fu per il 2° semestre 2013 che il legislatore diede la possibilità ai Comuni di deliberare in tal senso, vero?
Solo nel 2016 con la legge di stabilità, l'equiparazione ad abitazione principale, per un solo immobile , oltre a quello in cui o il genitore o il figlio risiede, è stata prevista con abbattimento del 50% ope legis, a condizione che il contratto di comodato sia registrato, giusto?

Ora vi chiedo, qualcuno può fornirmi un chiarimento in merito alla nota del MEF 2472 del 29/01/2016 e la previsione di legge in materia di agevolazione IMU in relazione al punto in cui testualmente recita: "per i contratti verbali, va ricordato che l'art. 3 comma 1 del DPR 131/1986 elenca quelli che devono essere sottoposti a registrazione, fra i quali non rientra il contratto di comodato che, pertanto, non è soggetto all'obbligo di registrazione, tranne nell'ipotesi di enunciazione in atti. L'art. 3 comma 2 del DPR 131/1986, dispone che al contratto di cosi applicano le disposizioni dell'art. 22 del predetto DPR il quale prevede che se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene l'enunciazione, i'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate.
Per tale tipologia di contratti, già in essere alla data del 1°gennaio 2016 stante la non obbligatorietà della registrazione, per poter usufruire dell'agevolazione ai fini IMU e della TASI, sin dall'entrata in vigore della legge di stabilità, si ritiene che possa trovarsi l'art. 3 comma 2 della legge 212/2000, in base al quale "le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dall'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti". per cui per tale fattispecie ai fini di usufruire dell'agevolazione sin dal mese di gennaio la registrazione deve essere effettuata entro il 1° marzo 2016.

A mio parere, e per quanto ho capito, tale chiarimento non dice che i contratti verbali NON si registrano, ma semplicemente che ai sensi della norma dello statuto del contribuente la norma da un lasso di tempo maggiore ossia fino al 1° marzo 2016 per avere valenza dal 1° gennaio, giusto?

Mi scuso per la lunghezza del post
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Re: COMODATO USO GRATUITO - possesso più immobili

Messaggioda lucio guerra » 18/12/2018, 12:31

- Mi inserisco nella vostra discussione poiché ho un caso in merito al Comodato gratuito, in relazione all'anno 2013.
nell'anno 2013 al pari del 2012 l'agevolazione IMU assimilazione abitazione principale non era prevista, perché abrogata dalla legge?
Fu per il 2° semestre 2013 che il legislatore diede la possibilità ai Comuni di deliberare in tal senso, vero?

GIUSTO

(INSERITO IN SEDE DI CONVERSIONE)
DECRETO LEGGE N. 102 DEL 31/08/2013
Articolo 2-bis.
(Applicazione dell’IMU alle unità immobiliari concesse in comodato a parenti)

1. Nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell’imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, per l’anno 2013, LIMITATAMENTE ALLA SECONDA RATA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE propria di cui all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, I COMUNI POSSONO EQUIPARARE ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE, AI FINI DELL’APPLICAZIONE DELLA SUDDETTA IMPOSTA, LE UNITÀ IMMOBILIARI E RELATIVE PERTINENZE, ESCLUSE QUELLE CLASSIFICATE NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9, CONCESSE IN COMODATO DAL SOGGETTO PASSIVO DELL’IMPOSTA A PARENTI IN LINEA RETTA ENTRO IL PRIMO GRADO CHE LE UTILIZZANO COME ABITAZIONE PRINCIPALE. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell’imposta, l’agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Ciascun comune definisce i criteri e le modalità per l’applicazione dell’agevolazione di cui al presente comma, ivi compreso il limite dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al quale subordinare la fruizione del beneficio.

- Solo nel 2016 con la legge di stabilità, l'equiparazione ad abitazione principale, per un solo immobile , oltre a quello in cui o il genitore o il figlio risiede, è stata prevista con abbattimento del 50% ope legis, a condizione che il contratto di comodato sia registrato, giusto?

GIUSTO

La base imponibile è ridotta del 50 per cento :

INSERITO LEGGE STABILITA’ 2016 ALLA CAMERA
«0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;

- Ora vi chiedo, qualcuno può fornirmi un chiarimento in merito alla nota del MEF 2472 del 29/01/2016 e la previsione di legge in materia di agevolazione IMU in relazione al punto in cui testualmente recita: "per i contratti verbali, va ricordato che l'art. 3 comma 1 del DPR 131/1986 elenca quelli che devono essere sottoposti a registrazione, fra i quali non rientra il contratto di comodato che, pertanto, non è soggetto all'obbligo di registrazione, tranne nell'ipotesi di enunciazione in atti. L'art. 3 comma 2 del DPR 131/1986, dispone che al contratto di cosi applicano le disposizioni dell'art. 22 del predetto DPR il quale prevede che se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene l'enunciazione, i'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate.
Per tale tipologia di contratti, già in essere alla data del 1°gennaio 2016 stante la non obbligatorietà della registrazione, per poter usufruire dell'agevolazione ai fini IMU e della TASI, sin dall'entrata in vigore della legge di stabilità, si ritiene che possa trovarsi l'art. 3 comma 2 della legge 212/2000, in base al quale "le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dall'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti". per cui per tale fattispecie ai fini di usufruire dell'agevolazione sin dal mese di gennaio la registrazione deve essere effettuata entro il 1° marzo 2016.

A mio parere, e per quanto ho capito, tale chiarimento non dice che i contratti verbali NON si registrano, ma semplicemente che ai sensi della norma dello statuto del contribuente la norma da un lasso di tempo maggiore ossia fino al 1° marzo 2016 per avere valenza dal 1° gennaio, giusto?

GIUSTO
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Re: COMODATO USO GRATUITO - possesso più immobili

Messaggioda mafalda rossi » 18/12/2018, 17:14

grazie lucio
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