Tari esenzioni

Tari esenzioni

Messaggioda Serex » 14/11/2018, 17:53

Ciao a tutti,
vi sottopongo un problema che stiamo riscontrando nella nostra banca dati Tari.
Il nostro regolamento prevede l'esenzione per gli immobili privi di utenze e vuoti; nell'ultimo periodo c'è stato un aumento vertiginoso delle richieste di esenzione, tale che ad oggi la mancanza di gettito derivante da queste unità è diventata problematica perché insostenibile a livello economico e non verificabile per mancanza di personale. (soprattutto per le pertinenze, in quanto non oggetto di contratto di utenza elettrica).
A vostro parere si potrebbe inserire nel regolamento una previsione di tassazione, in maniera ovviamente ridotta, (ad esempio un importo fisso o una riduzione specifica) sia per abitazioni che per pertinenze? (o solo per le pertinenze).
Alcuni comuni nella zona lo fanno ma vorremmo avere un supporto normativo.
Anni fa avevo letto una sentenza che indicava il principio della produzione potenziale di rifiuti e il possibile utilizzo in brevi tempi di unità senza utenze o vuote, rendendo esenti di fatto solo le unità inagibili.
Grazie
Serex
 
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Re: Tari esenzioni

Messaggioda lucio guerra » 15/11/2018, 9:38

REGOLAMENTO TIPO MEF

4. La presenza di arredo oppure l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione
idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice
dell’occupazione o conduzione dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione di
rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte
degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l’esercizio di attività
nell’immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l’interruzione
temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
Note. L’articolo delinea nel primo comma il presupposto del tributo in conformità ai commi 2 e 3
dell’art. 14 del D.L. n. 201 del 2011.

Il comma 2 individua le nozioni, non fornite dall’art. 14, di “locali” e di aree scoperte, nonché di
“utenze domestiche” e di “utenze non domestiche”, tratte queste ultime dall’art. 6, comma 1, del
D.P.R. n. 158 del 1999.
Il comma 3 indica le ipotesi di esclusione dal tributo contemplate al quarto comma dell’art. 14 del
D.L. n. 201 del 2011, con alcune esemplificazioni. Al riguardo si rimarca che l’esclusione delle aree
scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni risulta più restrittiva rispetto alla disciplina
della TARSU, che, nonostante il disposto dell’art. 62, comma 1, del D.Lgs. n. 507 del 1993,
escludeva in realtà tutte le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, come è stato
puntualizzato dalla prassi (Ris. min. 15 settembre 1998, n. 147/E) e dalla giurisprudenza (Cass.
10796 del 2010; 22642 del 2004)
Il quarto comma prevede una presunzione semplice (valida quindi fino a prova contraria, a carico
del contribuente) di occupazione o conduzione dell’immobile e conseguente attitudine alla
produzione di rifiuti, da tempo adottata dalla prassi e dalla giurisprudenza relative alla TARSU.
Viene lasciata al comune la scelta in ordine all’indicazione su quali indici siano richiesti per
integrare la presunzione di imponibilità.

Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio, anche in
forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l’esercizio di attività nell’immobile, o dall’invio di
comunicazioni equipollenti (DIA o SCIA
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