da Unborn » 09/11/2018, 13:17
1- è alquanto pericoloso se non discutibile (a mio avviso errato, am vi sono diverse correnti di pensiero su questo) stabilire con delibera i valori minimi per autolimitazione del potere di accertamento in quanto la normativa con l'IMU ha eliminato il richiamo all'art.59 del D.Lgs 446/97, dunque se si stabiliscono dei valori possono essere solo di mero riferimento. A ciò si aggiunga, come detto da AsproMonte e Lucio, che in ogni caso il valore da accertare è quello venale in comune commercio, dunque sia contribuente che Comune possono discostarsi da eventuali valori deliberati, ovviamente avendo gli elementi necessari per farlo motivando l'atto.
Se il contribuente ha pagato su un valore superiore evidentemente ritiene che il valore della sua area sia quello e comunque ritorna il concetto di valore venale in comune commercio, non valore di delibera ai fini IMU che è appunto un mero riferimento. Certo se si discosta notevolmente c'è da capire il perchè e non escluderei, se vi sono gli elementi, un rimborso a priori, ma non certo sulla scorta della delibera. Permettimi di dire che non è stata una gran mossa comunicare al contribuente metratura e valore, perchè è chiaro che lo stesso si sente a quel punto legittimato a chiederlo....
2- le delibere non sono retroattive ovviamente ancor più se determinanti il valore minimo di autolimitazione.