sono pertinenze degli stessi e quindi esenti
EDIFICI DI CULTO E PERTINENZE
(art. 817 cod. civ.: “Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima”)
Sono pertinenze dell’edificio di culto (chiesa) tutti gli immobili parrocchiali situati nei pressi della chiesa ed utilizzati direttamente per attività pastorali (che non siano attività commerciali)
Per es. le abitazioni dei sacerdoti che prestano ufficialmente servizio in parrocchia, le abitazioni delle suore che operano nella pastorale parrocchiale in forza di convenzione, gli spazi per l’oratorio (fabbricati e aree scoperte), le sale riunioni, l’ufficio parrocchiale, le aule catechesi, l’alloggio di servizio del sacrestano assunto
come dipendente …
(cfr. Risoluzione 1178/92, Risoluzione 1/04, Cassazione 11473/10 e Cassazione 20033/05)