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Rinuncia al diritto di abitazione?

MessaggioInviato: 06/06/2018, 13:58
da Aimar
Sottopongo un caso che si verifica piuttosto di frequente:

Un soggetto eredita dal coniuge la comproprietà della propria casa di abitazione assieme ai figli e tacitamente il diritto di abitazione ex art. 540 c.c.

In un secondo momento i contitolari fanno un atto di divisione delle loro proprietà e, puntualmente, il notaio ignora l'esistenza del diritto di abitazione "mortis causa" assegnando al genitore una quota di usufrutto (generalmente il 33,33%).

Ora si pone il quesito: questo atto vale anche come rinuncia (tacita?) al diritto di abitazione oppure in capo al coniuge coesistono sia il diritto di abitazione (al 100%) che l'usufrutto parziale?

Re: Rinuncia al diritto di abitazione?

MessaggioInviato: 06/06/2018, 14:03
da lucio guerra
Il diritto d'abitazione del coniuge superstite, previsto dall'art. 540 c.c., così come modificato dalle l. 19 maggio 1975 n. 151, applicabile anche in caso di successione legittima, si costituisce al momento del decesso di uno dei coniugi, qualora in tale momento (decesso) la casa adibita a residenza familiare risulti di proprietà del defunto o comuni.

sembra invece non rispettato il requisito della trascrizione (c.d. pubblicità dichiarativa), nel senso che, nel trasferimento di diritti di proprietà o diritti reali di godimento, prevale quello che viene trascritto per primo, anche se successivo nel tempo.

quindi qualora in seguito alla costituzione del diritto d'abitazione art.540 cc (decesso del coniuge) non fossero avvenuti trasferimenti di diritti di proprietà o diritti reali di godimento, il diritto d'abitazione sarebbe stato applicabile anche se non trascritto

nel caso segnalato invece, viene indicato l'inserimento di usufrutto regolarmente trascritto, è questo prevale, a mio avviso, sul diritto d'abitazione non trascritto