costituzione diritto di abitazione a favore di terzi

costituzione diritto di abitazione a favore di terzi

Messaggioda stef73 » 25/05/2018, 12:27

Un contribuente ha presentato una scrittura privata che trasferisce il diritto di abitazione di un immobile che per lui costituirebbe seconda casa, a favore del figlio che risiede e dimora nella stessa . Chiede di acquisirla agli atti e ritenerla valida ai fini Imu e Tasi. L’atto è idoneo a costituire il diritto o deve essere trascritto alla conservatoria?
A nostro avviso è necessario l'atto pubblico ma vorremmo conoscere i vostri orientamenti in merito.

Grazie
stef73
 
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Iscritto il: 22/01/2015, 9:57

Re: costituzione diritto di abitazione a favore di terzi

Messaggioda lucio guerra » 25/05/2018, 13:45

La forma
Nel nostro Ordinamento giuridico vige la libertà
delle forme contrattuali, ma in deroga a tale principio,
la legge richiede per alcuni contratti, una
determinata forma che diviene, quindi, quando
prescritta, elemento costitutivo del contratto, la
cui mancanza ne determina la nullità (la c.d. forma
scritta ad substantiam).
In relazione alla costituzione del diritto di abitazione,
non vi è dubbio che l’atto rivesta una particolare
importanza patrimoniale, giacchè un bene immobile
viene gravato da un diritto reale che priva il
proprietario del suo godimento. In ossequio a tale
ratio, il vigente codice civile dispone all’art.1350,
n.4 11 c.c. che i contratti che costituiscono il diritto di
abitazione debbano essere stipulati per atto pubblico
o per scrittura privata
e precisa, altresì, che la
forma scritta è richiesta ad substantiam 12.

La trascrizione
Ai sensi e per gli effetti dell’art.2643, n.4 c.c. si devono
rendere pubblici col mezzo della trascrizione, tra gli altri,
i contratti che costituiscono o modificano
il diritto di abitazione
. La trascrizione 13 è la più
importante forma di pubblicità degli atti giuridici e
trova la sua disciplina negli articoli 2643 e seguenti
del c.c..
La trascrizione non ha efficacia costitutiva ma
solo dichiarativa, infatti l’atto è perfettamente
valido ed efficace tra le parti anche se non trascritto.
La funzione specifica della trascrizione è, infatti,
quella di risolvere i conflitti tra più aventi causa
dello stesso autore (o dante causa).
In particolare, fino a quando la stessa non viene
eseguita, l’atto non è opponibile ai terzi che abbiano
acquisito sull’immobile un diritto che abbiano
provveduto a trascrivere. Essa, pertanto, è
un onere che le parti dovranno adempiere per
un interesse proprio che è appunto quello di poter
opporre il diritto ai terzi aventi causa che vantino
sull’immobile un diritto.
Il diritto vivente ha ben evidenziato come ai
sensi e per gli effetti dell’art.2644 14 c.c., l’istituto
della trascrizione sia un mezzo di pubblicità
legale, posto a tutela della circolazione
dei beni, allo scopo di risolvere i conflitti tra
diritti tra loro incompatibili, facendo prevalere
quello il cui atto costitutivo del diritto è stato
inserito prioritariamente nel registro immobiliare.
Presupposto indefettibile dell’operatività
dell’istituto è, quindi, la concorrenza di situazioni
giuridiche soggettive tra loro inconciliabili,
alla stregua dei titoli di acquisto da cui rispettivamente
derivano.
La Dottrina e la consolidata giurisprudenza 15 hanno
costantemente sottolineato che la trascrizione
ha una funzione di pubblicità dichiarativa ma non


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