Tari: utenze domestiche - utenze non domestiche.
Inviato: 07/04/2018, 11:54
Buongiorno,
nella diatriba della precisa applicazione della tariffa parte fissa e parte variabile (caso assai chiaro) sulle utenze domestiche, si incastona (caso del ns. ente, ma come tantissimi altri comuni), la questione relativa all'individuazione del presupposto per l'applicazione del tributo (cantine, magazzini, autorimesse, etc.), come regolamentato dal Comune in utenze domestiche ( le superfici adibite a civile abitazione), in utenze non domestiche ( le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere). Regolamento adottato a suo tempo (IUC), correttamente trasmesso al MEF e non fatto oggetto di preclusive di legittimità dal ministero stesso. Tutto ciò quindi in ossequio all'art. 52 del D.Lgs 446/1997, in attuazione dei principi e criteri direttivi contenuti nelle lettere a) e b) del c. 149, dell'art. 3 della L. 662/1996, che stabilisce che Province e Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo che per quanto attinente all'individuazione e definizione della fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima.
E' quindi legittimo continuare a considerare, poiché così disciplinato, le cantine, magazzini, autorimesse, come utenze non domestiche, in contrasto ed alla luce delle indicazioni del Dipartimento delle Finanze "in materia di pertinenze" (Circolare 1/2017, richiami al Regolamento tipo, seppur il Prototipo non è fonte legislativa), ma in assenza di intervento legislativo "ad hoc", ed in riferimento al richiamo ANCI ..."Anche il richiamo al regolamento-tipo di fonte ministeriale non risolve i dubbi di natura applicativa.Il regolamento-tipo evidenzia infatti un caso specifico e porta esso stesso a conclusioni discutibili che sono state adottate dai regolamenti di diversi Comuni e che non possono essere considerate illegittime. Dice il regolamento tipo: “Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito
si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.”. Questa formulazione non esclude la possibilità che un’unità pertinenziale venga considerata nella tassazione come unità a sé stante di natura “non domestica”, con l’applicazione della tariffa tipica dei garage privati che porta a conseguenze non univoche sull’ammontare complessivo della Tari applicata. Come è evidente, all’origine delle diverse regolamentazioni
comunali è l’assenza di una normativa più dettagliata in materia di prelievo TARI sulle pertinenze, come invece accade nella disciplina dell’IMU-Tasi e della stessa Irpef".....?
Ci sono delle recenti pronunce delle Commissioni Tributarie Regionali?
Grazie
nella diatriba della precisa applicazione della tariffa parte fissa e parte variabile (caso assai chiaro) sulle utenze domestiche, si incastona (caso del ns. ente, ma come tantissimi altri comuni), la questione relativa all'individuazione del presupposto per l'applicazione del tributo (cantine, magazzini, autorimesse, etc.), come regolamentato dal Comune in utenze domestiche ( le superfici adibite a civile abitazione), in utenze non domestiche ( le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere). Regolamento adottato a suo tempo (IUC), correttamente trasmesso al MEF e non fatto oggetto di preclusive di legittimità dal ministero stesso. Tutto ciò quindi in ossequio all'art. 52 del D.Lgs 446/1997, in attuazione dei principi e criteri direttivi contenuti nelle lettere a) e b) del c. 149, dell'art. 3 della L. 662/1996, che stabilisce che Province e Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo che per quanto attinente all'individuazione e definizione della fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima.
E' quindi legittimo continuare a considerare, poiché così disciplinato, le cantine, magazzini, autorimesse, come utenze non domestiche, in contrasto ed alla luce delle indicazioni del Dipartimento delle Finanze "in materia di pertinenze" (Circolare 1/2017, richiami al Regolamento tipo, seppur il Prototipo non è fonte legislativa), ma in assenza di intervento legislativo "ad hoc", ed in riferimento al richiamo ANCI ..."Anche il richiamo al regolamento-tipo di fonte ministeriale non risolve i dubbi di natura applicativa.Il regolamento-tipo evidenzia infatti un caso specifico e porta esso stesso a conclusioni discutibili che sono state adottate dai regolamenti di diversi Comuni e che non possono essere considerate illegittime. Dice il regolamento tipo: “Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito
si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.”. Questa formulazione non esclude la possibilità che un’unità pertinenziale venga considerata nella tassazione come unità a sé stante di natura “non domestica”, con l’applicazione della tariffa tipica dei garage privati che porta a conseguenze non univoche sull’ammontare complessivo della Tari applicata. Come è evidente, all’origine delle diverse regolamentazioni
comunali è l’assenza di una normativa più dettagliata in materia di prelievo TARI sulle pertinenze, come invece accade nella disciplina dell’IMU-Tasi e della stessa Irpef".....?
Ci sono delle recenti pronunce delle Commissioni Tributarie Regionali?
Grazie