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Tari: utenze domestiche - utenze non domestiche.

MessaggioInviato: 07/04/2018, 11:54
da trombetta
Buongiorno,
nella diatriba della precisa applicazione della tariffa parte fissa e parte variabile (caso assai chiaro) sulle utenze domestiche, si incastona (caso del ns. ente, ma come tantissimi altri comuni), la questione relativa all'individuazione del presupposto per l'applicazione del tributo (cantine, magazzini, autorimesse, etc.), come regolamentato dal Comune in utenze domestiche ( le superfici adibite a civile abitazione), in utenze non domestiche ( le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere). Regolamento adottato a suo tempo (IUC), correttamente trasmesso al MEF e non fatto oggetto di preclusive di legittimità dal ministero stesso. Tutto ciò quindi in ossequio all'art. 52 del D.Lgs 446/1997, in attuazione dei principi e criteri direttivi contenuti nelle lettere a) e b) del c. 149, dell'art. 3 della L. 662/1996, che stabilisce che Province e Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo che per quanto attinente all'individuazione e definizione della fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima.
E' quindi legittimo continuare a considerare, poiché così disciplinato, le cantine, magazzini, autorimesse, come utenze non domestiche, in contrasto ed alla luce delle indicazioni del Dipartimento delle Finanze "in materia di pertinenze" (Circolare 1/2017, richiami al Regolamento tipo, seppur il Prototipo non è fonte legislativa), ma in assenza di intervento legislativo "ad hoc", ed in riferimento al richiamo ANCI ..."Anche il richiamo al regolamento-tipo di fonte ministeriale non risolve i dubbi di natura applicativa.Il regolamento-tipo evidenzia infatti un caso specifico e porta esso stesso a conclusioni discutibili che sono state adottate dai regolamenti di diversi Comuni e che non possono essere considerate illegittime. Dice il regolamento tipo: “Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito
si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.”. Questa formulazione non esclude la possibilità che un’unità pertinenziale venga considerata nella tassazione come unità a sé stante di natura “non domestica”, con l’applicazione della tariffa tipica dei garage privati che porta a conseguenze non univoche sull’ammontare complessivo della Tari applicata. Come è evidente, all’origine delle diverse regolamentazioni
comunali è l’assenza di una normativa più dettagliata in materia di prelievo TARI sulle pertinenze, come invece accade nella disciplina dell’IMU-Tasi e della stessa Irpef"
.....?
Ci sono delle recenti pronunce delle Commissioni Tributarie Regionali?
Grazie

Re: Tari: utenze domestiche - utenze non domestiche.

MessaggioInviato: 07/04/2018, 20:43
da lucio guerra
Il fatto che non ci siamo state obiezioni sul regolamento da parte del MEF a mio avviso poco conta

Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito dovranno essere considerati in base al loro utilizzo è destinazione

Re: Tari: utenze domestiche - utenze non domestiche.

MessaggioInviato: 09/04/2018, 10:49
da trombetta
Scusate cosa si intende per utilizzo e destinazione?
Le cantine, le autorimesse i magazzini in genere(non legate ad attività commerciali o produttive), quindi possono continuare ad essere considerate "non domestiche", come da ex Regolamento Prototipo menzionato?
E quindi non "pertinenziali" e "domestiche"?
Grazie.

Re: Tari: utenze domestiche - utenze non domestiche.

MessaggioInviato: 09/04/2018, 12:25
da lucio guerra
se l'utilizzo e la destinazione è domestica .. saranno pertinenze

Re: Tari: utenze domestiche - utenze non domestiche.

MessaggioInviato: 11/04/2018, 8:29
da trombetta
E quindi , in ultima analisi, bisognerebbe tener conto delle indicazioni della Circolare del Dipartimento della Finanze, al richiamo del Regolamento-tipo Ministeriale, per supportare la giusta applicazione in materia di "pertinenze domestiche" ma, nel contempo non andrebbe più bene il richiamo al Prototipo stesso, per la natura applicativa tra "utenze domestiche" e "non domestiche", in specifici casi, come quello da me riportato (...Dice il regolamento tipo: “Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche". Questa formulazione non esclude la possibilità che un’unità pertinenziale venga considerata nella tassazione come unità a sé stante di natura “non domestica, con l’applicazione della tariffa tipica dei garage privati che porta a conseguenze non univoche sull’ammontare complessivo della Tari applicata,...)?
Francamente (per carità parere del tutto personale) ma, in questo frangente mi trovo più vicino all'orientamento ANCI, nel sostenere che in assenza di una normativa più dettagliata, non possano ritenersi "illegittime" determinate specifiche disposizioni regolamentari comunali.
Tutto questo per il riflesso sull'applicazione presente del tributo, sulla "legittimità o meno" di eventuali accoglimenti di istanze di rimborso da parte dei contribuenti, con potenziali pronunce in sede di contenzioso tributario da parte delle varie Commissioni, che alla luce della norma attuale, vedranno interpretative assolutamente non univoche ed di caso in caso, a discapito delle responsabilità del funzionario comunale responsabile.
Grazie