da lucio guerra » 06/04/2018, 13:17
- dal punto di vista della giurisprudenza ...........VANNO EMESSI AVVISI DI ACCERTAMENTO + SANZIONI ED INTERSSI avendo il contribuente acquisito direttamente la legale conoscenza del dato concordato, e pertanto poteva fare il ravvedimento operoso.
- di conseguenza nel 2016 va effettuato rimborso + interessi
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Autorità: Cassazione civile sez. trib.
Data: 12/12/2011
n. 26514
Parti: Com. Gassino Torinese C. De Bartolo
Fonti: Giust. civ. Mass. 2011, 12, 1760
Classificazioni: TRIBUTI LOCALI - Imposta comunale immobili (ICI) - - in genere
Tributi locali - Imposta comunale immobili (i.c.i.) - Rendita catastale per terreni e fabbricati -
Base imponibile - Determinazione - Efficacia a decorrere dalla notificazione - Utilizzo di
rendita definitiva per conciliazione giudiziale - Legittimità - Fondamento
In tema di imposta comunale sugli immobili (i.c.i.), l'art. 74, comma 1, l. 21 novembre 2000 n.
342, nel prevedere che, a decorrere dal 1 gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o
modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla
loro notificazione, non esclude l'utilizzabilità di una rendita diventata definitiva per intervenuta
conciliazione giudiziale tra il contribuente e l'Agenzia del Territorio, la quale, al fine di
individuare la base imponibile, è del tutto equivalente ad una rendita notificata, avendo il
contribuente acquisito direttamente la legale conoscenza del dato concordato.
Autorità: Cassazione civile sez. trib.
Data: 14/04/2010
n. 8854
Parti: Com. Copparo C. Immobiliare Rero di G.M. e C. s.n.c.
Fonti: Diritto e Giustizia online 2010
Classificazioni: TRIBUTI LOCALI - Imposta comunale immobili (ICI) - - in genere
In caso di conciliazione giudiziale sulla rendita catastale fra Comune e contribuente, l'ente
locale non può sostenere che il valore da attribuire all'immobile faccia fede solo per i periodi
d'imposta successivi all'accordo e risulti irrilevante per una precedente rettifica Ici. La rendita
fissata in sede di conciliazione giudiziale deve ritenersi, infatti, a tutti gli effetti sostitutiva di
quella contestata.