REGOLAMENTO COSAP - ENTRATA IN VIGORE

REGOLAMENTO COSAP - ENTRATA IN VIGORE

Messaggioda massi65 » 28/03/2018, 15:18

Buongiorno,
Il ns. Ente ha approvato a dicembre 2017 il bilancio di previsione 2018-2020 e le tariffe. Verrà portato all'approvazione del Consiglio Comunale entro il 31/03/2018 il nuovo Regolamento COSAP e le tariffe 2018 (rimaste peraltro invariate rispetto al 2017 e già confermate a dicembre 2017 per il 2018). In merito all'entrata in vigore, sostengo che il Regolamento avrà effetto dal 1/01/2018 (ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 in quanto approvato entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione) mentre il Segretario Comunale sostiene che il nuovo Regolamento COSAP entrerà in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione. Qual'è la tesi corretta. Grazie
massi65
 
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Re: REGOLAMENTO COSAP - ENTRATA IN VIGORE

Messaggioda lucio guerra » 30/03/2018, 13:41

secondo la mia opinione -- la tua

GUIDA COSAP
(Canone per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche - art. 63 d.lgs. 446/1997)
PRINCIPALI INFORMAZIONI E ADEMPIMENTI
- TIPOLOGIA DI ENTRATA
patrimoniale - extratributaria
- COMPETENZA CONTENZIOSO
giustizia ordinaria (tribunale e tar)
- PRESCRIZIONE
quinquennale (5 ANNI)
ll COSAP costituisce il corrispettivo per l'occupazione di spazi pubblici concessi al privato per un determinato periodo di tempo e va pagato contestualmente al rilascio del provvedimento autorizzativo. È dunque prestazione di natura periodica, assimilabile al canone locativo, ed è soggetto a prescrizione quinquennale (5 anni) "art.2948 Cod. Civ.".
- TERMINI DI ACCERTAMENTO
Legge 27 dicembre 2006, n. 296 - ART.1
161. Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto (5°) anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
- RISCOSSIONE COATTIVA - INGIUNZIONE FISCALE
La riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie viene effettuata tramite l’ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910 n. 639, seguendo, di regola, le disposizioni contenute nel titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 in quanto compatibili, e all’occorrenza le procedure ordinarie di cui al codice di procedura civile.

Legge 27 dicembre 2006, n. 296 - ART.1
163. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.

L’AVVISO DI ACCERTAMENTO DIVENTA DEFINITIVO DECORSI 60 GIORNI DALLA DATA DI NOTIFICA senza che siano stati depositati ricorsi o proposte di mediazione

L'esazione delle prestazioni patrimoniali di natura pubblica (canoni di concessione, canone cosap e così via) è assistita dalle tipiche prerogative di autoaccertamento e autotutela della Pa: il credito diviene certo, liquido ed esigibile tramite gli atti amministrativi per mezzo dei quali l'ente porta a conoscenza la propria pretesa al debitore. In caso di mancato adempimento, l'ente impositore ha il potere di costituirsi il titolo esecutivo di natura stragiudiziale, quale l'ingiunzione fiscale di cui al Rd 639/1910 o il ruolo di cui al Dpr 602/1973, necessario per le successive fasi espropriative del patrimonio del debitore, senza necessità di adire preventivamente gli organi giurisdizionali. Al contrario, per le entrate derivanti da rapporti di diritto privato, la pubblica amministrazione deve munirsi di un titolo esecutivo, prima di procedere alla riscossione coattiva. La Suprema corte, ha fatto puntuale applicazione di questo principio in una serie di pronunce relative alla riscossione dei corrispettivi del servizio idrico.
L'inquadramento dell'opposizione all'ingiunzione nel rito di cognizione ordinario consente ora all'amministrazione eventualmente convenuta in giudizio alla quale venga mossa una simile censura, di procurarsi comunque un titolo esecutivo giudiziale anche per le entrate di diritto privato. La Suprema corte, con sentenza 3341/2009, già ammetteva la possibilità; il caso vedeva un Comune notificare ingiunzione per spese sostenute per gli interventi igienico-sanitari eseguiti su di un immobile di proprietà dell'opponente. Il che significa che non dovrebbero sussistere ostacoli nella riscossione coattiva di diverse tipologie di entrata dei Comuni, quali le rette di asili nido, mense e trasporti scolastici, canoni di locazione, servizio lampade votive cimiteriali, per le quali, la natura di diritto privato metteva in dubbio la diretta emissione dell'ingiunzione di pagamento.

- COMPETENZA APPROVAZIONE REGOLAMENTO
consiglio comunale
- COMPETENZA APPROVAZIONE TARIFFE
giunta comunale
- TERMINI E MODALITA' DI APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE SU PORTALE FEDERALISMO FISCALE DELLE DELIBERAZIONI REGOLAMENTARI E TARIFFARIE.
a) approvazione entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione
b) pubblicazione entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine di approvazione del bilancio di previsione, sul portale federalismo fiscale, nella sezione altri tributi
c) consultazione pubblica dal seguente link del portale www.finanze.gov.it
http://www.finanze.it/opencms/it/fiscal ... comunali-/
NB - le delibere cosap non saranno visibili nella consultazione pubblica anche se regolarmente trasmesse e acquisite dal sistema - il portale in consultazione pubblica rende visibili solo le delibere tosap.
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