da lucio guerra » 21/03/2018, 14:50
(( 5-bis. Il termine del 31 dicembre 2010 previsto dall'articolo
19, commi 8, 9 e 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e'
differito al 30 aprile 2011. Conseguentemente, in considerazione
della massa delle operazioni di attribuzione della rendita presunta,
l'Agenzia del territorio notifica gli atti di attribuzione della
predetta rendita mediante affissione all'albo pretorio dei comuni
dove sono ubicati gli immobili. Dell'avvenuta affissione e' data
notizia con comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, nel
sito internet dell'Agenzia del territorio, nonche' presso gli uffici
provinciali ed i comuni interessati. Trascorsi sessanta giorni dalla
data di pubblicazione del comunicato nella Gazzetta Ufficiale,
decorrono i termini per la proposizione del ricorso dinanzi alla
commissione tributaria provinciale competente. In deroga alle vigenti
disposizioni, la rendita catastale presunta e quella successivamente
dichiarata come rendita proposta o attribuita come rendita catastale
definitiva producono effetti fiscali fin dalla loro iscrizione in
catasto, con decorrenza dal 1° gennaio 2007, salva la prova contraria
volta a dimostrare, in sede di autotutela, una diversa decorrenza. I
tributi, erariali e locali, commisurati alla base imponibile
determinata con riferimento alla rendita catastale presunta, sono
corrisposti a titolo di acconto e salvo conguaglio. Le procedure
previste per l'attribuzione della rendita presunta si applicano anche
agli immobili non dichiarati in catasto, individuati ai sensi
dell'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a
far data dal 2 maggio 2011.