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RIFIUTO RACCOMANDATA

MessaggioInviato: 02/03/2018, 10:56
da t&t
Sono rientrate presso il Comune delle raccomandate (cartolina bianca) relative a dei solleciti di pagamento con indicazione: siamo spiacenti di non aver recapitato questo invio in quanto E' STATO RIFIUTATO.
In questo caso si considerano comunque notificate? Il portalettere non ha indicato il soggetto che ha rifiutato e l'adesivo prestampato utilizzato non presenta questo campo.
Come deve comportarsi il Comune? Grazie

Re: RIFIUTO RACCOMANDATA

MessaggioInviato: 02/03/2018, 11:09
da Aimar
La notifica non è avvenuta. Per i tributi locali non sarebbe valida neppure la compiuta giacenza, figurarsi un rifiuto.

Per me la soluzione migliore è la notifica tramite messo comunale

Re: RIFIUTO RACCOMANDATA

MessaggioInviato: 02/03/2018, 11:28
da t&t
Però non dovrebbe essere possibile un rifiuto in questi sensi...leggevo che esiste una differenza a seconda del soggetto che ha rifiutato, in particolare si considera notificato l'avviso se il rifiuto è stato effettuato dal destinatario e non notificato sei l rifiuto è stato fatto da altro soggetto.
Nel caso il rifiuto avvenga con la notifica da parte del messo però dovrebbe essere considerato comunque notificato, è corretto?

Re: RIFIUTO RACCOMANDATA

MessaggioInviato: 02/03/2018, 12:25
da Aimar
Credo proprio di si. Il messo deve dare atto che ha trovato il destinatario nel luogo di notifica e lo stesso si è rifiutato di ritirare l'atto.

Ovviamente se l'indirizzo è errato o il soggetto è irreperibile è tutta un'altra storia.

Re: RIFIUTO RACCOMANDATA

MessaggioInviato: 02/03/2018, 14:33
da lucio guerra
La Notificazione degli Atti

" Notifica prevista Art. 140 c.p.c. "

IRREPERIBILITA' o RIFIUTO DI RICEVERE COPIA

Ove non sia possibile eseguire la notifica perché non viene trovato
il destinatario o per incapacità o rifiuto delle persone indicate
nell'articolo 139 c.p.c., la notifica si effettua depositando
esemplare o copia eguale dell'atto in busta sigillata nella sede
del Comune dove la notificazione deve essere eseguita,
affiggendo avviso del deposito
, in busta chiusa e sigillata,
alla porta dell'abitazione, ufficio o azienda del destinatario e
dando notizia allo stesso a mezzo lettera raccomandata A.R.
E' opportuno sottolineare che questa forma di notifica può
essere legittimamente effettuata solo nel caso che, non trovato
il destinatario, l'atto venga rifiutato dai soggetti idonei a riceverlo
in base alla legge (art. 139 c.p.c.) e non già a seguito del rifiuto
del destinatario, ove venga reperito.
Il rifiuto del destinatario, ai sensi del secondo comma dell'articolo
138 c.p.c., equivale, ad ogni effetto, a notifica fatta in mani proprie.
La notificazione di un atto ai sensi dell'articolo 140 c.p.c. può
essere effettuata solamente dopo che il messo si sia recato
nei luoghi alternativamente indicati dall'articolo 139 c.p.c.
(abitazione, ufficio, azienda) senza trovare il destinatario
né altro soggetto idoneo a ricevere l'atto.
La procedura da osservare è la seguente:
1. affissione di avviso del deposito, in busta chiusa e sigillata,
alla porta dell'abitazione, ufficio od azienda del destinatario.
Al riguardo è utile precisare che per "porta" si intende l'accesso
all'abitazione (locali) in cui dimora il destinatario od ha l'ufficio
od azienda e non già l'ingresso dell'edificio in cui si possono
trovare, in comune con altri di diversa proprietà, detti locali
ovvero il cancello esterno di stabile in multi proprietà.
E' poi opportuno che l'avviso non venga affisso in senso proprio e
materiale all'esterno della porta, ma inserito, se possibile,
al di sotto della stessa o nella cassetta per lettere se ad uso
esclusivo dell'abitazione, ufficio od azienda del destinatario e ciò
se non altro per evitare che l'avviso stesso possa essere rimosso
da terzi.

Re: RIFIUTO RACCOMANDATA

MessaggioInviato: 02/03/2018, 14:45
da t&t
Grazie per l'intervento, il comune in questo caso ha di nuovo in mano l'avviso inviato con raccomandata bianca ma non ha idea del fatto che l'atto sia stato rifiutato da persona diversa del destinatario o meno né se il portalettere abbia proceduto, nel primo caso a notificare altra raccomandata al destinatario. Probabilmente questo non è avvenuto perché non è una cartolina verde