Riscossione TIA anno 2011

Riscossione TIA anno 2011

Messaggioda santinoam » 15/02/2018, 12:11

Salve a tutti, sono un Ispettore Capo di P.M. che ha l'incarico da parte dell'O.S.L. del mio Comune (che è in dissesto) di coadiuvare l'Ufficio Tributi per la riscossione dei tributi non pagati, Relativamente alla TIA dell'anno 2011 ho riscontrato che ci sono un certo numero di morosi per i quali gli uffici non hanno mai inviato l'avviso di accertamento previsto entro il 31/12/2016 (il tributo èdecaduto?). Risultano agli atti dell'Ufficio solo solleciti di pagamento regolarmente notificati entro il 31/12/2016.
Sarebbe possibile riscuotere questi tributi tramite ingiunzione fiscale affidando la riscossione ad una ditta che se ne occupi? O, come sostenuto da altre tesi, il mancato rispetto del termine di decadenza comporta esclusivamente la decadenza della facoltà di avvalersi dello strumento del recupero mediante ruolo rimanendo tuttavia intatta la possibilità di agire secondo le norme Codice di procedura civile, comunque entro i termini di prescrizione del credito.
Secondo questa tesi, l'Ente creditore, decaduto dalla possibilità di riscuotere mediante ruolo, potrebbe ancora proporre ricorso per decreto ingiuntivo oppure un ricorso ordinario o una citazione per l'accertamento e la condanna al debitore al pagamento delle somme dovute.
Grazie anticipatamente a quanti mi aiuteranno .........
santinoam
 
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Re: Riscossione TIA anno 2011

Messaggioda lucio guerra » 16/02/2018, 13:35

pareri e sentenze discordanti su prescrizione breve o decennale

secondo la mia opinione il 2011 è prescritto
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Re: Riscossione TIA anno 2011

Messaggioda albino » 17/02/2018, 19:25

Se le utenze de qua risultano regolarmente denunciate e registrate dal Comune e non sono intervenute variazioni si applica meccanismo giuridico proprio della denuncia ultra attiva, ai sensi dell’art.70 D. Lgs. 507/93. La denuncia viene presentata una volta sola e protrae i suoi effetti nel tempo sino a variazione o cessazione dell’utenza.
A far data dal 1/1/2007 al caso di specie si applica Legge del 27 dicembre 2006, n. 296, art.1 comma 163: “Per la riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo (cartella o ingiunzione ndr) deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo”.
In mancanza di un atto di accertamento per infedele o omessa denuncia della TARSU, il termine suindicato coincide con la fine del terzo anno successivo a quello nel quale fu presentata la denuncia, o a quello per il quale la tassa è dovuta (Corte di Cassazione, sentenza n. 10590 del 9 maggio 2007, secondo cui “il titolo derivante dalla dichiarazione del contribuente equivale all’accertamento definitivo”, come è nel caso della TARSU con il meccanismo della denuncia “ultrattiva”).
Ne derivano le seguenti elementari e pacifiche conseguenze: nel caso TARSU del 2011 qui trattato, l’accertamento è divenuto definitivo sin dall' anno 2011 (anno per il quale la tassa è dovuta); perciò il termine della decadenza per la riscossione con titolo esecutivo maturava al 31/12/2014 .
Il titolo esecutivo, come è noto, è rappresentato dalla cartella di pagamento (nel caso di affidamento al concessionario) o dall’ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/2010 (in caso di riscossione diretta ).

Gli avvisi bonari non costituiscono titolo esecutivo e che tali avvisi, con riferimento alla TARSU, costituiscono atti atipici, cioè non codificati/previsti dall’ordinamento.La disciplina della TARSU prevede solo l’accertamento per omessa o infedele denuncia, non quello per “omesso versamento”, in quanto non si tratta di tributo soggetto al meccanismo dell’autoliquidazione. Ne deriva che i suddetti atti atipici non sono che “avvisi bonari” non inidonei ad eliminare la condizione di decadenza, atteso che essi non sono obbligatori né previsti dalla normativa con tale valenza, per gli effetti del combinato disposto dell’art.2966 c.c. e dell’art.52 comma 6 del D. Lgs. 15-12-2007, come confermato anche dalla giurisprudenza (v. ad esempio per tutti la Cassazione 17-3-2005 n.5798).

In sostanza: la TARSU, non essendo soggetta ad autoliquidazione come l’IVA, l’IRPEF ecc., bensì alla denuncia ultra attiva, “l’accertamento per omesso versamento” non esiste se non come atto atipico, che, comunque, si qualificherebbe come “avviso bonario” che precede per prassi l’eventuale titolo esecutivo di cui all’ art.1,comma 163, l.296/2006.
Se il tuo Comune gestisce in proprio anche la riscossione della TARSU e ha formato il ruolo o lista di carico in base a dichiarazioni già in possesso dell' Ente, per come prima specificato, è intervenuta il 31.12.2014 la decadenza ( cosa ben diversa dalla prescrizione quinquennale) a riscuotere la tassa per l' anno 2011 .
albino
 
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Re: Riscossione TIA anno 2011

Messaggioda santinoam » 19/02/2018, 13:05

grazie per le risposte
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Re: Riscossione TIA anno 2011

Messaggioda Bruce » 19/02/2018, 15:55

Sono d'accordo con Albino, con il suo pensiero di termine di decadenza di 5 anni (solo) per gli accertamenti in rettifica o d'ufficio ( denuncia infedele o omessa) (ex art 1. Comma 161 L. 296/06) e il termine di 3 anni per gli avvisi di liquidazione ( omessi o insufficienti versamento relativamente a denuncia "ultra attiva" non contestata ) ( ex comma 163). Vista la Cassazione, l’ordinanza 3184 del 9 febbraio 2018, volevo sapere come comportarsi per Tari ( tributo non autoliquidabile) e l'Imu 2017.
Per la Tari 2017 sulla base di una denuncia "ultra attiva" non contestata, i passi penso siano:
1) avviso bonario notificato nel 2017;
2) ‎avviso di accertamento di liquidazione per mancato pagamento ( necessario per irrogare sanzioni) entro il 31 12 2020 ( meglio se 31 12 2019 o prima);
3) ‎cartella o ingiunzione entro il termine decadenziale del 31.12.2020 (ex comma 163)

Per l'IMU 2017 ( tributo autoliquidabile dal contribuente) i passi dovrebbero essere il n. 02 ed il n.03.

In caso di denuncia omessa o infedele si applica il comma 161 per cui:
1) avviso di accertamento in rettifica o d'ufficio entro il 31 12 22;
2) ‎‎cartella o ingiunzione entro il termine decadenziale (max) del 31.12.2025 ( se accertamento divenuto definitivo entro il 31 12 22); ( accertamento diventato definitivo trascorsi i 60 gg. dalla notifica ).

Mi piacerebbe sapere il vostro pensiero ( anche di Lucio Guerra che so non essere d'accordo con Albino).
Bruce
 
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