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IMU 2012 Istituto autonomo case popolari

MessaggioInviato: 13/02/2018, 13:04
da SCONSOLATA
Buongiorno,

l'anno scorso ho fatto accertamento imu 2012 all'istituto autonomo case popolari imposta 7,60 per mille (quota stato e quota comune) e 200 euro di detrazione. L'istituto ha chiesto di procedere alla revisione dell'atto sostenendo che la quota statale non è dovuta e allegando sentenza della CTP di Milano, Sezione n. 16, n. 1065/16/17 del 23/01/2017 con la quale si ritiene "irragionevole interpretare la norma nel senso per cui i soggetti, esentati dal versare la quota di spettanza dello stato, dovessero versare tale quota parte ai comuni......". Che dite?
Grazie per l'aiuto

Re: IMU 2012 Istituto autonomo case popolari

MessaggioInviato: 13/02/2018, 22:28
da lucio guerra
Ci sono circolari MEF e sentenze nella direzione opposta

Re: IMU 2012 Istituto autonomo case popolari

MessaggioInviato: 13/02/2018, 22:41
da lucio guerra
UDIENZA DEL
13/02/2017 ore 09:30
SEZIONE 3
SENTENZA CTP Milano DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 11 FEB 2017


A seguito di specifico quesito formulato dal sottoscritto in data 06.12.2012 in materia di ATER (ex iacp) e Cooperative Edilizie a proprietà indivisa, il Ministero ha inviato copia delle allegate n. 3 risposte ai quesiti, che la stessa Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale ha formulato, e precisamente :



- 1) nota prot. 12507 del 15 giugno 2012 (lega nazionale delle cooperative e mutue)

- 2) nota prot. 14212 del 05 luglio 2012 (Regione Lombardia)

- 3) nota prot. 26160 del 27 novembre 2012 (Federcasa)



L’orientamento UFFICIALE della Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale MEF è chiaro e dettagliato, come di seguito riportato in stralcio:



"Dalla lettura sistematica delle norme in questione emerge che il legislatore, attraverso la previsione della rinuncia da parte dello Stato alla propria quota di IMU, ha inteso destinare al Comune tutto il gettito del tributo, non più decurtato della quota statale, e non ridurre dallo 0,76% allo 0,38% l’aliquota di base applicabile agli immobili in questione.

Infatti, a sostegno di tali considerazioni, si deve evidenziare che laddove il legislatore ha voluto ridurre l’aliquota di base, lo ha fatto espressamente, come è avvenuto per l’abitazione principale e relative pertinenze nonchè per i fabbricati rurali ad uso strumentale in agricoltura. La disposizione di rinuncia deve, invece, essere considerata come strumento diretto ad incentivare i Comuni a deliberare per tale fattispecie una maggiore riduzione dell’aliquota, magari fino al limite minimo dello 0,4%, dal momento che sono diventati più ampi i margini di manovrabilità dell’aliquota stessa"



E' inoltre da evidenziare, come nella recentissima nota prot. 26160 del 27 novembre 2012 (risposta a Federcasa), viene ulteriormente ribadito che :



"Dalla lettura sistematica delle norme in questione emerge che il legislatore, attraverso la previsione della rinuncia da parte dello Stato alla propria quota di IMU, ha inteso destinare al Comune l'intero gettito del tributo, non più decurtato della quota statale, e non ridurre, invece, dallo 0,76% allo 0,38% l’aliquota di base applicabile agli immobili in questione, come sostenuto nel quesito (federcasa), al di là di ogni fondamento normativo

Re: IMU 2012 Istituto autonomo case popolari

MessaggioInviato: 14/02/2018, 9:23
da SCONSOLATA
Grazie mille