da lucio guerra » 24/01/2018, 17:20
Questo il testo vigente e corretto
Articolo 7 - Criteri di determinazione della sanzione.
In vigore dal 01/01/2016
Modificato da: Decreto legislativo del 24/09/2015 n. 158 Articolo 16
1. Nella determinazione della sanzione si ha riguardo alla gravita' della violazione desunta anche dalla condotta
dell'agente, all'opera da lui svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze, nonche' alla sua personalita'
e alle condizioni economiche e sociali.
2. La personalita' del trasgressore e' desunta anche dai suoi precedenti fiscali.
3. Salvo quanto previsto al comma 4, la sanzione e' aumentata fino alla meta' nei confronti di chi, nei tre anni
precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole non definita ai sensi degli articoli 13, 16 e 17 o in
dipendenza di adesione all'accertamento di mediazione e di conciliazione. Sono considerate della stessa indole le
violazioni delle stesse disposizioni e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei
motivi che le determinano o per le modalita' dell'azione, presentano profili di sostanziale identita'.
4. Qualora concorrano circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'entita' del tributo cui la violazione si
riferisce e la sanzione, questa puo' essere ridotta fino alla meta' del minimo.
4-bis. Salvo quanto diversamente disposto da singole leggi di riferimento, in caso di presentazione di una
dichiarazione o di una denuncia entro trenta giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione e' ridotta della
meta'.