Pagina 1 di 1

Basta riduzione per inagibilità.......!!!!!

MessaggioInviato: 19/01/2018, 10:27
da emanuela72
Gentilissimi, chiedo il Vs. parere.

Sono stanca di vedere la pretesa di inagibilità per fabbricati già accatastati in A/3 cl.1 o A/4.
Certo, si tratta di fabbricati, magari vecchi in centri storici. L'inagibilità si ha per uno stato di sopravvenuto degrado.

Quello che voglio dire è che se si chiedesse ora di accatastare quei fabbricati, facendo la fotografia a oggi dell'immobile degradato, esso verrebbe comunque accatastato in categoria A/4 o A/3....azzerando l'effetto del "sopravvenuto evento" che fa maturare lo sconto del 50% ai fini IMU.

Ai contribuenti che presentano la dichiarazione di notorietà per avere diritto allo sconto del 50% mando il 336 per riaccatastare e poi con la nuova rendita non hanno più lo sconto.

Condividete?
Grazie

Re: Basta riduzione per inagibilità.......!!!!!

MessaggioInviato: 19/01/2018, 13:21
da lucio guerra
non comprendo ....

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
2. L’inagibilità o inabitabilità di un immobile consiste in un degrado strutturale non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma con necessità di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c) e d), della Legge 5 agosto 1978, n. 457 ; Si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni :
a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;
b) strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale;
c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;
3. La riduzione d’imposta decorre dalla data di sopravvenuta inagibilità o inabitabilità, che deve essere dichiarata dal proprietario entro 60 giorni. L’ufficio tecnico comunale accerterà e verificherà quanto dichiarato entro i 60 giorni successivi al deposito della dichiarazione al protocollo comunale, confermando le condizioni di fatiscenza dichiarate sulla base delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), del precedente comma, o rigettando motivatamente la richiesta.

Re: Basta riduzione per inagibilità.......!!!!!

MessaggioInviato: 19/01/2018, 14:26
da Unborn
emanuela72 a mio avviso lasciate perdere il comma 336. Qui nono si tratta di accatastamento errato o meno. Semplicemente verificate lo stato di fatto e agite di conseguenza. Il contribuente può dichiarare ciò che vuole, ma questo non significa applicare indistintamente e senza verifica la riduzione d'imposta prevista solo perchè dichiarata.

Per farti un esempio da noi spesso ci chiedono se un immobile chiuso da un qualche anno è inagibile (la classica casa datata dei genitori a disposizione) o se è inagibile solo perchè hanno staccato le utenze. Una volta un contribuente ha dichiarato l'inagibilità perchè stava rifacendo il bagno. Un' altra volta perchè una seconda casa era soggetta ad ordinari lavori di manutenzione (cambio impianti - piastrelle). Se una volta avvisti presentano comunque dichiarazione, la scelta è loro.

Per concludere, una volta che vi è arrivata la denuncia non muovetevi sul piano catastale, perchè non è pertinente tale questione, ma muovetevi per verificare la sussistenza o meno dello stato di inagibilità dichiarato. Andate in sopralluogo, anche con il contribuente, e verificate. Ricordate anche il requisito del non utilizzo ( nessun utilizzo! ) che spesso sia contribuente che Ufficio dimenticano o sottovalutano

p.s: comunque anche noi abbiamo visto lievitare negli ultimi anni le richieste di inagibilità, ma molte sono causate da cattiva informazione da parte di tutti....

Re: Basta riduzione per inagibilità.......!!!!!

MessaggioInviato: 26/01/2018, 15:52
da Andrea
Un contribuente ha presentato una richiesta di inagibilità per un fabbricato che non è mai stato agibile, perché è stato accatastato per fare il rogito 8 anni fa, ma i lavori non sono mai stati finiti (ditta fallita, ecc.) per cui non può ottenere l'abitabilità e non può utilizzarlo.

Io ho sempre considerato concedibile la riduzione per i fabbricati che da agibili sono divenuti inagibili per fatti sopravvenuti, in questo caso mi viene da dire che non è mai stato un fabbricato ...

Re: Basta riduzione per inagibilità.......!!!!!

MessaggioInviato: 26/01/2018, 22:00
da lucio guerra
Quesito incomprensibile

È accatastato ?

Con quale categoria ?

Mahh ?

Re: Basta riduzione per inagibilità.......!!!!!

MessaggioInviato: 27/01/2018, 15:59
da Unborn
Andrea ha scritto:Un contribuente ha presentato una richiesta di inagibilità per un fabbricato che non è mai stato agibile, perché è stato accatastato per fare il rogito 8 anni fa, ma i lavori non sono mai stati finiti (ditta fallita, ecc.) per cui non può ottenere l'abitabilità e non può utilizzarlo.

Io ho sempre considerato concedibile la riduzione per i fabbricati che da agibili sono divenuti inagibili per fatti sopravvenuti, in questo caso mi viene da dire che non è mai stato un fabbricato ...



a mio avviso dipende dallo stato dell'immobile. Tecnicamente se è stato accatastato, va pagato su rendita (diverse le sentenze in merito).
Se però l'immobile è stato accatastato ma versa ancora allo stato grezzo (quindi non mi riferisco a finiture da completare) siamo di fronte ad un accatastamento improprio (andava accatasto in categoria F3) e dunque è area edificabile. Onestamente mi sembra questo il caso, visto che l'acquirente non può ottenere l'agibilità per mancato completamento lavori.

In entrambi i casi comunque l'inagibilità non c'entra nulla in quanto si rifà ad uno stato di degrado sopravvenuto di fatiscenza

Re: Basta riduzione per inagibilità.......!!!!!

MessaggioInviato: 29/01/2018, 9:38
da Andrea
Non ho precisato che il fabbricato, che è compreso in un condominio, è stato accatastato come A3; ritengo anch'io che sia stato accatastato impropriamente, dato che non sono ancora state ultimate le parti comuni, gli scarichi fognari, eccetera, ma a quanto abbiamo capito avevano fretta di rogitare.

Grazie per le risposte