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Detrazione abitazione principale per forze armate

MessaggioInviato: 05/10/2017, 11:19
da marialo
Un contribuente, a seguito della notifica di un accertamento relativo all'anno 2012 chiede l'annullamento ai sensi dell'art. 66 della Legge n. 342/2000 in quanto Agente in forza alla Polizia di Stato.
Nella richiesta di annullamento viene allegato l'atto di compravendita dove si evidenzia l'articolo di Legge sopra citato.
Si precisa che in ufficio non è pervenuta nessuna comunicazione in merito e nessun atto di compravendita è stato trasmesso.
Il contribuente ha diritto all'annullamento del provvedimento?

Re: Detrazione abitazione principale per forze armate

MessaggioInviato: 05/10/2017, 11:31
da decima
marialo ha scritto:Un contribuente, a seguito della notifica di un accertamento relativo all'anno 2012 chiede l'annullamento ai sensi dell'art. 66 della Legge n. 342/2000 in quanto Agente in forza alla Polizia di Stato.
Nella richiesta di annullamento viene allegato l'atto di compravendita dove si evidenzia l'articolo di Legge sopra citato.
Si precisa che in ufficio non è pervenuta nessuna comunicazione in merito e nessun atto di compravendita è stato trasmesso.
Il contribuente ha diritto all'annullamento del provvedimento?


Assolutamente si.

Re: Detrazione abitazione principale per forze armate

MessaggioInviato: 05/10/2017, 12:40
da davide79
leggo l'art. 66 della legge 342 del 2000:

1. Ai fini della determinazione dell’aliquota relativa all’imposta di registro ed all’imposta sul valore aggiunto da applicare ai trasferimenti di unità abitative non di lusso, secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, acquistate dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile non è richiesta la condizione della residenza nel comune ove sorge l’unità abitativa, prevista dalla nota II-bis dell’articolo 1 della tariffa, parte I, annessa al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni.

2. La detrazione prevista dalla lettera b) del comma 1 dell’articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente detrazioni per oneri, è sempre concessa al personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonchè a quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile in riferimento ai mutui ipotecari per l’acquisto o la costruzione di un immobile costituente unica abitazione di proprietà prescindendo dal requisito della dimora abituale.


Sinceramente parla di imposta di registro e IVA... Le agevolazioni tributarie non sono estendibili, per cui non vedo il motivo per estenderlo anche ai fini IMU 2012.

Re: Detrazione abitazione principale per forze armate

MessaggioInviato: 12/10/2017, 8:25
da marialo
Scusate, non mi è chiaro se il provvedimento deve essere annullato.

Re: Detrazione abitazione principale per forze armate

MessaggioInviato: 12/10/2017, 9:01
da davide79
A mio avviso, l'annualità 2012 non deve essere annullata.
La norma specifica per l'IMU che assimila all'abitazione principale gli immobili posseduti da dipendenti delle forze armate decorre dal saldo 2013

Estensioni di agevolazioni riguardanti altre imposte non sono a mio avviso legittime

Re: Detrazione abitazione principale per forze armate

MessaggioInviato: 12/10/2017, 14:36
da Roberto79
Nel mio Comune un dipendente delle forze armate ha acquistato casa (palesemente utilizzata esclusivamente per le vacanze e vive e dimora da sempre in altro Comune nell'abitazione di proprietà della moglie, sono costretto a soccombere anche in questo caso?

Re: Detrazione abitazione principale per forze armate

MessaggioInviato: 12/10/2017, 17:05
da lucio guerra
penso di si ...