da davide79 » 29/09/2017, 8:03
c'è tanta giurisprudenza su questo tema: Ctp Mantova, sentenza 122 del 16.04.2015, Ctp Como, sentenza n. 112 del 03.04.2017, Ctp Novara, sentenza n. 264 del 25.10.2016, Ctp Milano sentenza n. 2116 del 02.03.2016, Ctp Modena sentenza n. 721 del 17.10.2016, Ctr dell’Aquila, sentenza n. 1463/2015 del 22.12.2015; Ctr di Milano, sentenza n. 1343/2016 del 09.03.2016 e n. 1599/2016 del 17.03.2016
ancora non si è arrivati in Cassazione.
Comunque l'indirizzo giurisprudenziale è quello che ai fini IMU la soggettività passiva tra conduttore e società di leasing passa nel momento della risoluzione del contratto (e non nella riconsegna del bene).
Di solito, quando una società fallisce smette di pagare i canoni, e avviene la risoluzione del contratto. Se ciò è avvenuto, la soggettività passiva torna alla società di leasing dalla data di risoluzione di contratto, indipendentemente dalla consegna dell'immobile. E' un'informazione che va chiesta al curatore.
Le società di leasing - ovviamente - affermano il contrario (estendendo il precetto della TASI dell'art. 1 comma 672 della Legge 147 del 2013 anche ai fini IMU) e sono molto agguerrite in questo. Ma l'andamento giurisprudenziale è contrario. C'è da dire che manca ancora giurisprudenza di Cassazione (per quel che so).