requisiti di ruralità

requisiti di ruralità

Messaggioda marenza » 01/08/2017, 16:51

Buonasera ho da proporre due quesiti:

1) un fabbricato che possiede i requisiti di ruralità ( con la seguente annotazione catastale D.M. 701/94 - dichiarata sussistenza del requisito di ruralità ) è stato dato in comodato d'uso , con contratto regolarmente registrato , al figlio , che risulta essere imprenditore agricolo non a titolo principale, iscritto alla Camera di Commercio con la qualifica di impresa agricola.
poichè Il nostro Comune rientra nella categoria dei Comuni Montani. il contribuente ha diritto all'esenzione IMU del fabbricato pur non possedendo il requisito di imprenditore agricolo non a titolo principale?

2) Questo ufficio ha notificato un accertamento un avviso di accertamento con decorrenza dall'01/11/2012, data in cui l'immobile è divenuto servibile all'uso.
Il contribuente chiede l'annullamento in quanto in data 09/01/2013 ha richiesto all'agenzia del territorio la ruralità di detto fabbricato di cat. C2 con decorrenza 01/11/2012.
spetta l'annullamento del provvedimento di accertamento anno 2012.

grazie
marenza
 
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Re: requisiti di ruralità

Messaggioda lucio guerra » 01/08/2017, 17:20

1) un fabbricato che possiede i requisiti di ruralità ( con la seguente annotazione catastale D.M. 701/94 - dichiarata sussistenza del requisito di ruralità ) è stato dato in comodato d'uso , con contratto regolarmente registrato , al figlio , che risulta essere imprenditore agricolo non a titolo principale, iscritto alla Camera di Commercio con la qualifica di impresa agricola.
poichè Il nostro Comune rientra nella categoria dei Comuni Montani. il contribuente ha diritto all'esenzione IMU del fabbricato pur non possedendo il requisito di imprenditore agricolo non a titolo principale?

SI

2) Questo ufficio ha notificato un accertamento un avviso di accertamento con decorrenza dall'01/11/2012, data in cui l'immobile è divenuto servibile all'uso.
Il contribuente chiede l'annullamento in quanto in data 09/01/2013 ha richiesto all'agenzia del territorio la ruralità di detto fabbricato di cat. C2 con decorrenza 01/11/2012.
spetta l'annullamento del provvedimento di accertamento anno 2012.

NO

- sia che si tratti di Variazioni Catastali o richiesta di Annotazioni di Ruralità ai sensi del DL 70/2011 (ENTRO IL 30-09-2012) che di Nuovi Accatastamenti di Fabbricati Rurali ai sensi del DL 201/2011 (ENTRO IL 30-11-2012), tali date sono da considerare come termine ultimo per poter usufruire del riconoscimento dei requisiti di ruralità (articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993 n. 557), a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda.

- Invece per le Variazioni Catastali, Annotazioni di Ruralità o Nuovi Accatastamenti di Fabbricati con Requisiti di Ruralità, PRESENTATI SUCCESSIVAMENTE ALLE DATE SOPRA INDICATE (30/09/2012 e 30/11/2012), tali requisiti, e relative agevolazioni fiscali, SARANNO APPLICABILI DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE AGLI ATTI CATASTALI CON PROCEDURA DOCFA (DM 701/94) senza alcun valore di retroattività.

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