IMU: le cave possono essere considerate aree fabbricabili

IMU: le cave possono essere considerate aree fabbricabili

Messaggioda Moderatore Tutto PA » 21/07/2017, 15:18

Fabbricato o area edificabile? Questa è la questione su cui la Corte di cassazione è intervenuta per la prima volta con la sentenza n.14410/2017, propendendo per la seconda delle due possibilità.

La Corte ha infatti sostenuto che se la cava è inserita come area edificabile nell’ambito degli strumenti urbanistici comunali, seppur con un minimo indice di edificabilità, e limitato all’edificazione di costruzioni strumentali all’attività estrattiva, come tale deve essere considerata ai fini dell’imposizione IMU.

Di diverso avviso l’Agenzia del territorio che, sulla base di quanto stabilito dall’articolo 18 del Rd 8 ottobre 1931 n.1572, ritiene che le cave debbano essere iscritte al catasto fabbricati, presentando potenzialità di autonomia funzionale e reddituale.

Ai fini dell’applicazione dell’imposta, la soluzione che coniuga quanto sostenuto dalla Corte di cassazione e dall’Agenzia del territorio, è quella di considerare, dalla data di adozione degli strumenti urbanistici, la zona del territorio destinata all’attività estrattiva come area edificabile, mentre, dalla data di attivazione della cava, come fabbricato.

Ovviamente, nel caso in cui il contribuente non abbia proceduto con il regolare accatastamento, o L’Agenzia del territorio non abbia provveduto d’ufficio, l’ente impositore sarà legittimato ad equiparare la cava in attività ad un’area edificabile.

Link alla sentenza n.14410/2017: http://www.studiosigaudo.com/wp-content ... .14410.pdf
Moderatore Tutto PA
Moderatore Tutto PA
 
Messaggi: 1698
Iscritto il: 08/01/2015, 10:22

Re: IMU: le cave possono essere considerate aree fabbricabil

Messaggioda Unborn » 17/02/2018, 21:32

Moderatore Tutto PA ha scritto:Fabbricato o area edificabile?


ora vi è una terza ipotesi: esente da imposta in quanto non è area ne terreno agricolo (men che meno fabbricato)

CTR Lazio n.6 del 04.01.2018

Nella Sentenza n. 6 del 4 gennaio 2018 della Ctr Lazio, la questione controversa in esame ha come oggetto l’avviso di accertamento emesso da una Società, Concessionaria del “Servizio di accertamento e riscossione” dell’’Ici, anno 2006, per conto di un Comune. La Suprema Corte pone in evidenza che, ai sensi dell’art. l, comma 2, del Dlgs. n. 504/92, il presupposto dell’Ici “è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa”. Dunque, le cave e i terreni estrattivi, secondo i Giudici di legittimità, per la loro intrinseca natura non sono certamente immobili, ma neppure possono includersi, in ragione della loro destinazione alla ricerca e alla coltivazione di sostanze minerali, nella categoria di terreni agricoli e, da ciò deve dedursi la non assoggettabilità all’Imposta. I terreni destinati a cavae i terreni estrattivi costituiscono una categoria di terreni a sé e non rientrano nelle categorie di immobili per i quali la legge istitutiva dell’Ici ha previsto la tassazione.
Unborn
 
Messaggi: 1001
Iscritto il: 22/04/2015, 12:49


Torna a Tributi

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 30 ospiti

Paolo Gros

Esperienza come funzionario di un ente comunale. Tra gli ideatori e gestori del blog “Gli enti locali – Paolo Gros, Lucio Guerra e Marco Lombardi on web”.

Lucio Guerra

Responsabile Tributi e Informatica di una Unione di Comuni. Tra i gestori e moderatori del forum “Gli enti locali – Paolo Gros, Lucio Guerra e Marco Lombardi on web”.

Marco Sigaudo

Opera nel settore della PA da oltre 15 anni, l’esperienza acquisita è confluita all’interno di Studio Sigaudo s.r.l., società che offre servizi ad ampio spettro all’Ente.